Art. 2 Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 1. Al fine di perseguire la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, di societa' di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta e, indipendentemente dal numero degli occupati, di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dall'art. 60, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, definisce i criteri e le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo, nonche' le procedure per l'accesso ai relativi interventi.