Art. 7 Modalita' operative di intervento del Fondo 1. Al fine di sostenere i programmi di ristrutturazione di cui all'art. 6, il fondo puo' intervenire: a) in favore delle imprese di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), attraverso interventi nel capitale di rischio dell'impresa richiedente, attuati dal soggetto gestore, con le caratteristiche, le modalita' e i limiti indicati al capo II del presente decreto. I predetti interventi possono essere effettuati nel capitale di rischio dell'impresa richiedente ovvero nel capitale di rischio dell'impresa che, nell'ambito del programma di ristrutturazione, subentra nell'attivita' dell'impresa richiedente con le modalita' di cui all'art. 2112 del codice civile e all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; b) fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del presente decreto, in favore delle imprese di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), attraverso interventi nel capitale di rischio dell'impresa richiedente, attuati dal soggetto gestore e, solo su richiesta dell'impresa e a condizione che la stessa abbia beneficiato del predetto intervento nel capitale di rischio, la concessione, da parte del soggetto gestore, di contributi a fondo perduto commisurati agli impegni occupazionali assunti dall'impresa, con le caratteristiche, le modalita' e i limiti indicati al capo III del presente decreto. Non possono beneficiare dei predetti interventi le imprese operanti nei settori del carbone e dell'acciaio, gli istituti finanziari e le imprese che si trovano nel corso dei primi tre anni dall'avvio dell'attivita' nel settore interessato. 2. L'intervento complessivo del fondo a sostegno di ogni programma di ristrutturazione non puo' eccedere l'importo di 10 milioni di euro. 3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere incrementato nel caso in cui al sostegno del programma di ristrutturazione partecipino, con proprie risorse, anche la regione interessata dal programma medesimo ovvero altre amministrazioni o enti.