Art. 9 Istruttoria e approvazione del programma di ristrutturazione 1. Il soggetto gestore valuta la sussistenza dei requisiti per l'accesso al fondo, la sostenibilita' e la congruita' delle azioni prospettate dall'impresa ai fini della prosecuzione dell'attivita' produttiva e della tutela dell'occupazione, anche con riferimento ai possibili soggetti subentranti, e avvia le attivita' di due diligence, realizzate anche tramite soggetti terzi indipendenti, funzionali all'attuazione dell'intervento nel capitale di rischio di cui agli articoli 13 e 14 e, ove richiesti dalle imprese che si trovano nella condizione di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), alla concessione dei contributi finalizzati a sostenere il mantenimento dei livelli occupazionali di cui all'art. 15. 2. Al fine dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la struttura per la crisi d'impresa fornisce al soggetto gestore l'elenco delle imprese con le quali risulta avviato un confronto, nonche' le ulteriori informazioni eventualmente in possesso della stessa in funzione dell'attivita' svolta. 3. Il soggetto gestore valuta prioritariamente le istanze con maggiore impatto sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020. 4. Per lo svolgimento delle valutazioni di cui al comma 1 inerenti a programmi di ristrutturazione attuati con le modalita' di cui all'art. 6, lettera f), il soggetto gestore sottoscrive appositi protocolli d'intesa con le societa' partecipate dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di valutare la possibile integrazione dell'intervento del Fondo con le misure agevolative da esse gestite. 5. In caso di esito positivo delle valutazioni, il soggetto gestore adotta una delibera di approvazione del programma di ristrutturazione e ne da' tempestiva comunicazione al Ministero, rappresentando la struttura dell'operazione di intervento del fondo anche sotto il profilo finanziario. Analoga tempestiva comunicazione e' trasmessa dal soggetto gestore nel caso in cui le verifiche si concludano con esito negativo.