Art. 9 
 
    Istruttoria e approvazione del programma di ristrutturazione 
 
  1. Il soggetto gestore valuta  la  sussistenza  dei  requisiti  per
l'accesso al fondo, la sostenibilita' e la  congruita'  delle  azioni
prospettate dall'impresa ai fini  della  prosecuzione  dell'attivita'
produttiva e della tutela dell'occupazione, anche con riferimento  ai
possibili  soggetti  subentranti,  e  avvia  le  attivita'   di   due
diligence, realizzate  anche  tramite  soggetti  terzi  indipendenti,
funzionali all'attuazione dell'intervento nel capitale di rischio  di
cui agli articoli 13 e 14 e,  ove  richiesti  dalle  imprese  che  si
trovano nella condizione di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), alla
concessione dei contributi finalizzati a  sostenere  il  mantenimento
dei livelli occupazionali di cui all'art. 15. 
  2. Al fine dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,  la
struttura  per  la  crisi  d'impresa  fornisce  al  soggetto  gestore
l'elenco delle imprese con le quali  risulta  avviato  un  confronto,
nonche' le ulteriori informazioni  eventualmente  in  possesso  della
stessa in funzione dell'attivita' svolta. 
  3. Il soggetto  gestore  valuta  prioritariamente  le  istanze  con
maggiore impatto sui  profili  occupazionali  e  sullo  sviluppo  del
sistema produttivo, ai sensi di quanto previsto dall'art.  43,  comma
5, del decreto-legge n. 34/2020. 
  4. Per lo svolgimento delle valutazioni di cui al comma 1  inerenti
a programmi di ristrutturazione  attuati  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 6, lettera f),  il  soggetto  gestore  sottoscrive  appositi
protocolli d'intesa con le societa' partecipate dal  Ministero  dello
sviluppo economico di cui  all'art.  17,  comma  2,  della  legge  27
febbraio 1985, n. 49  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
anche al fine di valutare la possibile  integrazione  dell'intervento
del Fondo con le misure agevolative da esse gestite. 
  5. In caso di esito positivo delle valutazioni, il soggetto gestore
adotta una delibera di approvazione del programma di ristrutturazione
e ne da' tempestiva comunicazione  al  Ministero,  rappresentando  la
struttura dell'operazione di intervento  del  fondo  anche  sotto  il
profilo finanziario. Analoga tempestiva  comunicazione  e'  trasmessa
dal soggetto gestore nel caso in cui le verifiche si  concludano  con
esito negativo.