(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    1. I vini a denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna»
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti  costituiti  dal
vitigno Pignoletto almeno per l'85%. 
    Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo,  idonei  alla  coltivazione  nella
regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti in ambito aziendale,  da
soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%; in tale ambito del
15% possono concorrere le uve dei vitigni Pinot nero e/o Pinot grigio
vinificate in bianco.