(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Emilia-Romagna»  devono  essere  quelle  tipiche   della   zona   di
produzione, e comunque atte a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  le
specifiche caratteristiche di qualita'. 
    2. I sesti di impianto ed i  metodi  di  potatura  devono  essere
quelli tradizionali della zona e comunque atti a  non  modificare  le
caratteristiche delle uve e dei vini. 
    3.  E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura  ed  e'  consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    4. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura
specializzata destinati alla produzione dei vini a  denominazione  di
origine controllata «Emilia-Romagna» non deve essere superiore  a  21
t/ha ed il rispettivo titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo
deve essere del 9% vol. 
    5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Emilia-Romagna» devono essere riportati  nei  limiti  di
cui al precedente comma purche' la produzione globale non superi  del
20% i limiti medesimi.  Oltre  detto  limite  percentuale  decade  il
diritto alla denominazione di origine controllata per  tutte  le  uve
prodotte. Tale supero potra' essere impiegato per la  produzione  dei
vini IGT di ricaduta, se ne possiede le caratteristiche. 
    6. Per la gestione della denominazione si  applicano  le  vigenti
disposizioni nazionali.