(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    1.  Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  «Emilia-Romagna»  e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi
specificazione diversa da quelle previste dal  presente  disciplinare
di produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine»,  «scelto»,
«selezione» e similari. E' tuttavia consentito l'uso  di  indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di
consorzi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano  tali
da trarre in inganno il consumatore. 
    2. Le indicazioni tendenti  a  qualificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliamento  quali  «viticoltore»,  «fattoria»,   «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle norme comunitarie e nazionali. 
    3. Nella designazione e presentazione dei  vini  «Emilia-Romagna»
e' consentito fare riferimento  alle  unita'  geografiche  aggiuntive
individuate nell'allegato A del presente disciplinare, ai sensi della
art. 29, comma 4, della legge n.  238/2016.  In  tale  allegato  sono
precisate  le  rispettive  delimitazioni  territoriali  e   le   rese
produttive massime dell'uva per ettaro. 
    4.  Per  i  vini  designati  con  la  denominazione  di   origine
controllata  «Emilia-Romagna»  e'  consentito  l'uso  della  menzione
«vigna» alle condizioni previste dalla normativa vigente. 
    5.  Nelle  tipologie  frizzanti  prodotte  tradizionalmente   con
rifermentazione in bottiglia, e' obbligatorio riportare in  etichetta
la dicitura «rifermentazione in bottiglia». 
    6. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1,
con esclusione delle tipologie spumante e frizzante, e'  obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.