Art. 7. Etichettatura e presentazione 1. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezione» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 2. Le indicazioni tendenti a qualificare l'attivita' agricola dell'imbottigliamento quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle norme comunitarie e nazionali. 3. Nella designazione e presentazione dei vini «Emilia-Romagna» e' consentito fare riferimento alle unita' geografiche aggiuntive individuate nell'allegato A del presente disciplinare, ai sensi della art. 29, comma 4, della legge n. 238/2016. In tale allegato sono precisate le rispettive delimitazioni territoriali e le rese produttive massime dell'uva per ettaro. 4. Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna» e' consentito l'uso della menzione «vigna» alle condizioni previste dalla normativa vigente. 5. Nelle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente con rifermentazione in bottiglia, e' obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». 6. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con esclusione delle tipologie spumante e frizzante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.