Art. 7 Trattamento economico 1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato: a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero; b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale del Ministero; c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, per il responsabile dell'Ufficio rapporti internazionali, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; 2. Al Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione, iscritto nell'apposito albo professionale, e' corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. 3. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. 4. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. 5. Il personale con contratto a tempo determinato e quello con contratti di prestazione d'opera intellettuale sono nominati dal Ministro per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando in ogni caso la possibilita' di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Il relativo trattamento economico e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, tenendo conto della specifica qualificazione professionale, nonche' della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il relativo onere grava sugli appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero, missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma «Indirizzo politico», azione 2 «Indirizzo politico-amministrativo». 6. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6, spetta, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai predetti responsabili, un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 8. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non puo' comportare incrementi di spesa rispetto agli attuali stanziamenti di bilancio.
Note all'art. 7: - Per il riferimento all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 1. - Per il riferimento all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 4.