Art. 7 
 
 
                        Trattamento economico 
 
  1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un
trattamento economico onnicomprensivo, determinato con  la  modalita'
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.  165  del
2001, ed articolato: 
    a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva  di  importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n.  165  del
2001, ed in un emolumento accessorio in un importo non superiore alla
misura massima del  trattamento  accessorio  spettante  ai  capi  dei
dipartimenti del Ministero; 
    b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una  voce  retributiva
di importo non superiore a quello massimo del  trattamento  economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale  generale
incaricati  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   4,   del   decreto
legislativo n. 165 del  2001,  ed  in  un  emolumento  accessorio  da
fissare  in  un  importo  non  superiore  alla  misura  massima   del
trattamento accessorio spettante ai  dirigenti  preposti  ad  ufficio
dirigenziale generale del Ministero; 
    c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per  il  segretario
particolare  del  Ministro,  per  il  responsabile  della  Segreteria
tecnica del  Ministro,  per  il  responsabile  dell'Ufficio  rapporti
internazionali, per i Capi delle  Segreterie  dei  Sottosegretari  di
Stato in una voce retributiva di importo non  superiore  alla  misura
massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti
ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in  un  emolumento
accessorio  non  superiore  alla  misura  massima   del   trattamento
accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non
generali del Ministero; 
  2. Al Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione,  iscritto
nell'apposito  albo  professionale,  e'  corrisposto  un  trattamento
economico  conforme  a  quello  previsto  dal  contratto   collettivo
nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. 
  3. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma  1,  se
piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico
in godimento. 
  4. Ai dirigenti della seconda fascia  del  ruolo  unico,  assegnati
agli  Uffici  di   diretta   collaborazione,   e'   corrisposta   una
retribuzione di posizione in misura equivalente ai  valori  economici
massimi attribuiti ai dirigenti della  stessa  fascia  del  Ministero
nonche',  in   attesa   di   specifica   disposizione   contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato di  importo
non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione,
a  fronte  delle  specifiche  responsabilita'  connesse  all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione  professionale  posseduta,
della  disponibilita'  ad  orari  disagevoli,  della  qualita'  della
prestazione individuale. 
  5. Il personale con contratto a  tempo  determinato  e  quello  con
contratti di prestazione  d'opera  intellettuale  sono  nominati  dal
Ministro per un  periodo  massimo  pari  alla  durata  effettiva  del
relativo  mandato  governativo,  ferma  restando  in  ogni  caso   la
possibilita'  di  revoca  anticipata  per  cessazione  del   rapporto
fiduciario. Il relativo  trattamento  economico  e'  determinato  dal
Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, tenendo conto della
specifica qualificazione professionale, nonche'  della  temporaneita'
del rapporto e delle condizioni di mercato relative  alle  specifiche
competenze professionali. Il  relativo  onere  grava  sugli  appositi
stanziamenti dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero,
missione «Servizi  istituzionali  e  generali  delle  amministrazioni
pubbliche»,  programma  «Indirizzo  politico»,  azione  2  «Indirizzo
politico-amministrativo». 
  6. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici  di  diretta
collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di  cui  ai
commi 1, 2, 3,  4  e  5  dell'articolo  6,  spetta,  a  fronte  delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di  disponibilita'
ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle
disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni
richieste dai  predetti  responsabili,  un'indennita'  accessoria  di
diretta  collaborazione,  sostitutiva  degli   istituti   retributivi
finalizzati   all'incentivazione   della    produttivita'    ed    al
miglioramento  dei  servizi.  In  attesa  di  specifica  disposizione
contrattuale, la  misura  dell'indennita'  e'  determinata  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  8. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente  articolo
non  puo'  comportare  incrementi  di  spesa  rispetto  agli  attuali
stanziamenti di bilancio. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Per il riferimento  all'articolo  14,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  si  veda  nelle
          note all'articolo 1. 
              - Per il riferimento  all'articolo  19,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  si  veda  nelle
          note all'articolo 4.