Art. 14 (Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria) 1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto - legge 23 febbraio 2020 n. 6 non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonche' delle relative attivita' di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attivita' nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid -19