Art. 46 
 
   (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti) 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24,  della  legge
23 luglio 1991, n. 223 e' precluso  per  60  giorni  e  nel  medesimo
periodo sono sospese le procedure  pendenti  avviate  successivamente
alla data del 23 febbraio  2020.  Sino  alla  scadenza  del  suddetto
termine, il  datore  di  lavoro,  indipendentemente  dal  numero  dei
dipendenti, non puo' recedere dal contratto per  giustificato  motivo
oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15  luglio  1966,  n.
604.