Art. 62 
 
(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e
                            contributivi) 
 
  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede  operativa  nel  territorio  dello  Stato  sono  sospesi  gli
adempimenti   tributari   diversi   dai    versamenti    e    diversi
dall'effettuazione delle  ritenute  alla  fonte  e  delle  trattenute
relative  all'addizionale  regionale  e  comunale,  che  scadono  nel
periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta  ferma
la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020,
n. 9,  recante  disposizioni  riguardanti  i  termini  relativi  alla
dichiarazione dei redditi precompilata 2020. 
  2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o  la  sede  operativa
nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non  superiori  a  2
milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello  in  corso
alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge,  sono
sospesi i versamenti da  autoliquidazione  che  scadono  nel  periodo
compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: 
    a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale,
che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta; 
    b) relativi all'imposta sul valore aggiunto; 
    c) relativi ai contributi previdenziali  e  assistenziali,  e  ai
premi per l'assicurazione obbligatoria. 
  3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul  valore  aggiunto
di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi  o
compensi percepiti, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la  sede
operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. 
  4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020,  restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze  24  febbraio  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. 
  5. I versamenti sospesi ai sensi dei  commi  2  e  3,  nonche'  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24  febbraio  2020
sono effettuati, senza applicazione  di  sanzioni  ed  interessi,  in
un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o  mediante  rateizzazione
fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a  decorrere  dal
mese di maggio 2020. Non si fa  luogo  al  rimborso  di  quanto  gia'
versato. 
  6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del  comma  1  sono  effettuati
entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. 
  7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale  o
la sede operativa nel territorio dello Stato con  ricavi  o  compensi
non superiori a euro 400.000 nel  periodo  di  imposta  precedente  a
quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel  periodo  compreso
tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e  il  31
marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui  agli
articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  da  parte  del  sostituto  d'imposta,   a
condizione che nel mese precedente non abbiano  sostenuto  spese  per
prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si
avvalgono   della   presente    opzione,    rilasciano    un'apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e  compensi  non  sono
soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono
a versare  l'ammontare  delle  ritenute  d'acconto  non  operate  dal
sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio  2020  o  mediante
rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari  importo  a
decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di  sanzioni  e
interessi.