Art. 11 
 
                         Dirigenti generali 
 
  1. Alle due Direzioni generali in cui e' strutturata l'Agenzia sono
preposti due dirigenti di livello generale. 
  2. I dirigenti generali sono nominati con  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture e trasporti, sentito  il  direttore  dell'Agenzia.  Ai
fini del  conferimento  degli  incarichi  ai  dirigenti  generali  si
applica il principio di rotazione ai sensi dell'articolo 1, comma  4,
lettera e), della legge n. 190 del 2012. 
  3. Ciascun dirigente generale sovrintende  all'attivita'  di  tutti
gli  uffici  ricompresi  nella  Direzione  generale  di   competenza,
assicurando il coordinamento operativo  degli  uffici  sottoposti  ai
sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 165  del  2001.  In
particolare il dirigente generale: 
    a) da' attuazione a ogni misura e iniziativa diretta  ad  attuare
gli indirizzi generali, gestionali, tecnici ed amministrativi fissati
dal direttore ed e' responsabile dei risultati degli uffici  ad  esso
assegnati; 
    b)  sovrintende  ad  ogni  aspetto  organizzativo  dell'attivita'
istituzionale della Direzione generale di competenza,  coordinando  e
assicurando il raggiungimento  degli  obiettivi  degli  uffici  della
propria Direzione generale; 
    c) cura la predisposizione dello schema e la relativa istruttoria
di tutti gli atti attribuiti alla  competenza  del  direttore  e  del
Comitato direttivo; 
    d) firma gli atti di competenza, anche secondo le  deleghe  e  le
attribuzioni del direttore; 
    e) informa il direttore e il Comitato direttivo su ogni questione
o atto per il quale  gli  venga  da  questi  espressamente  richiesto
qualsiasi tipo di informativa; 
    f) dispone per la trattazione  degli  atti  di  competenza  della
Direzione generale cui e' preposto; 
    g) puo' attribuire specifici compiti, poteri e responsabilita' ai
dirigenti sottoposti, nonche' delegare specifiche funzioni; 
    h) garantisce, nel rispetto delle procedure interne, la  corretta
tenuta del carteggio e la puntuale assegnazione e  trattazione  degli
atti di propria competenza; 
    i) relaziona annualmente sull'efficacia dei sistemi di  sicurezza
adottati dai gestori delle infrastrutture sulla base dello  stato  di
attuazione delle misure e degli adeguamenti previsti dalla  normativa
ed avuto riguardo della coerenza dei piani  di  manutenzione  con  le
risultanze delle verifiche effettuate dai propri  uffici  nonche'  di
quelle presenti nelle banche dati. 
  4. Il dirigente generale predispone, per la  parte  di  competenza,
una relazione annuale delle attivita' svolte, che contiene  eventuali
proposte migliorative delle performance della  Direzione  generale  e
degli  uffici  a  lui  preposti,  tenendo  conto  delle   indicazioni
formulate dai dirigenti sottoposti. 
  5.  Il  dirigente  generale  adotta,  in   caso   di   urgenza,   i
provvedimenti  indifferibili  necessari  a  garantire  la   sicurezza
dell'esercizio  delle  infrastrutture  di  competenza  della  propria
Direzione generale e ne informa tempestivamente il direttore  per  la
successiva ratifica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 13 febbraio 2020 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                             De Micheli 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
                     Il Ministro per la pubblica 
                           amministrazione 
                               Dadone 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1162 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 4, lettera e),  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190, si veda nelle note  all'art.
          10. 
              - Si riporta l'art. 16 del citato  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art.  16   (Funzioni   dei   dirigenti   di   uffici
          dirigenziali generali - Art. 16 del decreto legislativo  n.
          29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del  decreto
          legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del  decreto
          legislativo n. 80 del  1998  e  successivamente  modificato
          dall'art. 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998). -  1.
          I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali  generali,  comunque
          denominati, nell'ambito di  quanto  stabilito  dall'art.  4
          esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
                  a)  formulano  proposte  ed  esprimono  pareri   al
          Ministro, nelle materie di sua competenza; 
                  a-bis)  propongono   le   risorse   e   i   profili
          professionali  necessari  allo  svolgimento   dei   compiti
          dell'ufficio   cui   sono   preposti    anche    al    fine
          dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4; 
                  b)  curano  l'attuazione  dei  piani,  programmi  e
          direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
          dirigenti gli incarichi e la responsabilita'  di  specifici
          progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i
          dirigenti devono perseguire e attribuiscono le  conseguenti
          risorse umane, finanziarie e materiali; 
                  c) adottano gli  atti  relativi  all'organizzazione
          degli uffici di livello dirigenziale non generale; 
                  d)   adottano   gli   atti   e   i    provvedimenti
          amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli  di
          acquisizione delle entrate rientranti nella competenza  dei
          propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; 
                  d-bis) adottano i provvedimenti previsti  dall'art.
          17, comma 2, del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, e successive modificazioni; 
                  e) dirigono, coordinano e  controllano  l'attivita'
          dei  dirigenti  e   dei   responsabili   dei   procedimenti
          amministrativi, anche con potere  sostitutivo  in  caso  di
          inerzia,  e  propongono  l'adozione,  nei   confronti   dei
          dirigenti, delle misure previste dall'art. 21; 
                  f) promuovono e resistono alle  liti  ed  hanno  il
          potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
          disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile  1979,
          n. 103; 
                  g)  richiedono  direttamente  pareri  agli   organi
          consultivi dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza; 
                  h)  svolgono  le  attivita'  di  organizzazione   e
          gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali
          e di lavoro; 
                  i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli  atti
          e  i  provvedimenti  amministrativi  non   definitivi   dei
          dirigenti; 
                  l) curano i rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione
          europea e degli organismi internazionali nelle  materie  di
          competenza secondo le specifiche direttive  dell'organo  di
          direzione politica,  sempreche'  tali  rapporti  non  siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; 
                l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
          prevenire e  contrastare  i  fenomeni  di  corruzione  e  a
          controllarne  il   rispetto   da   parte   dei   dipendenti
          dell'ufficio cui sono preposti; 
                l-ter)  forniscono  le  informazioni  richieste   dal
          soggetto competente per  l'individuazione  delle  attivita'
          nell'ambito  delle  quali  e'  piu'  elevato   il   rischio
          corruzione  e  formulano  specifiche  proposte  volte  alla
          prevenzione del rischio medesimo; 
                l-quater) provvedono al monitoraggio delle  attivita'
          nell'ambito  delle  quali  e'  piu'  elevato   il   rischio
          corruzione  svolte  nell'ufficio  a  cui   sono   preposti,
          disponendo, con provvedimento motivato,  la  rotazione  del
          personale nei  casi  di  avvio  di  procedimenti  penali  o
          disciplinari per condotte di natura corruttiva. 
                2.  I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali   generali
          riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta
          correntemente e in tutti i  casi  in  cui  il  Ministro  lo
          richieda o lo ritenga opportuno. 
                3. L'esercizio dei compiti e dei  poteri  di  cui  al
          comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti  a
          strutture  organizzative  comuni  a  piu'   amministrazioni
          pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
          progetti e gestioni. 
                4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai  dirigenti
          preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
          uffici dirigenziali generali di cui  al  presente  articolo
          non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
                5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento o altro  dirigente  comunque  denominato,  con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».