Art. 4 
 
Disposizioni integrative e di coordinamento in materia  di  giustizia
                           amministrativa 
 
  1. All'articolo 84, commi  3,  4,  lettera  e),  5,  9,  e  10  del
decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30  giugno  2020»  sono
sostituite con «31 luglio 2020». A decorrere dal 30 maggio e fino  al
31 luglio 2020 puo' essere  chiesta  discussione  orale  con  istanza
depositata entro il termine per il deposito delle memorie di  replica
ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni  liberi  prima
dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da  remoto  con
modalita' idonee a salvaguardare  il  contraddittorio  e  l'effettiva
partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la
sicurezza e la funzionalita' del sistema informatico della  giustizia
amministrativa e dei relativi apparati e comunque  nei  limiti  delle
risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza e' accolta
dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte  le
parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta
l'istanza, anche sulla  base  delle  eventuali  opposizioni  espresse
dalle altre parti  alla  discussione  da  remoto.  Se  il  presidente
ritiene  necessaria,  anche  in  assenza  di  istanza  di  parte,  la
discussione della causa con  modalita'  da  remoto,  la  dispone  con
decreto. In tutti i casi  in  cui  sia  disposta  la  discussione  da
remoto,  la  segreteria  comunica,  almeno  un  giorno  prima   della
trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento.  Si
da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei
soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti, anche ai fini
della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui
si collegano i magistrati, gli avvocati e  il  personale  addetto  e'
considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla
discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9
antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio
in decisione e il difensore che deposita tali note o  tale  richiesta
e' considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di  cui
al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica. 
  2.  Il  comma  1  dell'articolo  13  dell'allegato  2  al   decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione  al
codice del processo amministrativo, e' sostituito dal  seguente:  «1.
Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  sentiti  il
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei  ministri  competente
in materia di trasformazione digitale e gli altri  soggetti  indicati
dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni
dalla trasmissione dello  schema  di  decreto,  sono  stabilite,  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione   vigente,   le   regole   tecnico-operative   per    la
sperimentazione e la graduale applicazione  degli  aggiornamenti  del
processo   amministrativo   telematico,   anche   relativamente    ai
procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso  il
procedimento per ricorso  straordinario.  Il  decreto  si  applica  a
partire dalla data nello stesso indicata, comunque non  anteriore  al
quinto giorno successivo  a  quello  della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». 
  3.  A  decorrere  dal  quinto  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal
Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo  13
dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  come
modificato dal comma 2 del presente articolo, e' abrogato il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40.  E'
abrogato il comma  2-quater  dell'articolo  136  dell'allegato  1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  recante  il  codice  del
processo amministrativo.