Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1.  I  dati  personali  raccolti  ai  sensi  dell'articolo  5  sono
conservati dalla  societa'  solo  per  il  tempo  necessario  per  le
finalita' di cui al presente decreto e, in ogni caso,  solo  fino  al
momento in cui il viaggio della nave in questione  e'  completato  in
sicurezza e i  dati  sono  stati  dichiarati  nell'interfaccia  unica
nazionale, anche ai fini di cui al comma 4. 
  2.  I  dati  personali  di  cui  al   comma   1   sono   conservati
dall'Amministrazione solo per il tempo necessario per le finalita' di
cui al presente decreto, e comunque in uno dei seguenti casi: 
    a) fino al momento in cui il viaggio della nave in  questione  e'
completato in sicurezza, ma in  nessun  caso  oltre  sessanta  giorni
dalla partenza della nave; 
    b) in caso di emergenza o in seguito  a  un  incidente,  fino  al
completamento di un'indagine o di un procedimento giudiziario. 
  3. Fatto salvo quanto previsto, anche per scopi  statistici,  dalla
normativa  dell'Unione  europea  e  nel  rispetto  delle   previsioni
contenute nel decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  nel
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i dati personali  raccolti
in ottemperanza alle precedenti disposizioni sono  trattati  e  usati
per le finalita' del presente decreto e le informazioni che non  sono
piu' necessarie a tali fini sono cancellate automaticamente  e  senza
ritardi. 
  4. I  dati  raccolti  ai  sensi  dell'articolo  5  sono,  altresi',
utilizzati per i controlli di frontiera di cui  al  Regolamento  (UE)
2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che
istituisce un codice unionale relativo al regime  di  attraversamento
delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). A
tal fine, i dati  sono  trasferiti  al  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza del Ministero  dell'interno,  mediante  modalita'  tecniche
concordate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          18 maggio 2018, n. 51 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 9 marzo 2016  che  istituisce  un  codice
          unionale  relativo  al  regime  di  attraversamento   delle
          frontiere  da  parte  delle   persone   (codice   frontiere
          Schengen) (codificazione) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  23
          marzo 2016, n. L 77.