Art. 5 
 
                 Informazioni sulle persone a bordo 
 
  1. Sulle navi da passeggeri in  partenza  da  porti  nazionali  che
effettuano viaggi la cui distanza dal porto di partenza a  quello  di
scalo successivo supera venti miglia,  sono  registrate  le  seguenti
informazioni: 
    a) cognome, nome, genere, nazionalita',  data  di  nascita  delle
persone a bordo; 
    b) cure e assistenza speciali che possono  essere  necessarie  in
caso di emergenza, se richiesto dal passeggero; 
    c) un numero di contatto in caso di emergenza, se  richiesto  dal
passeggero. 
  2. Le informazioni di cui al comma  1  sono  raccolte  prima  della
partenza e dichiarate, secondo quanto disposto dall'articolo 6, commi
3 e 4, nell'interfaccia unica nazionale alla partenza della  nave,  e
comunque non oltre quindici minuti dopo la sua partenza.