Art. 2 
 
                      Modifiche all'articolo 2 
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 
 
  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano alle navi da passeggeri nuove  ed  esistenti  di
lunghezza pari o superiore  a  24  metri  e  alle  unita'  veloci  da
passeggeri, indipendentemente dalla loro bandiera, adibite  a  viaggi
nazionali. 
  2. Le Autorita' marittime provvedono affinche' le navi e le  unita'
veloci da passeggeri  battenti  bandiera  di  un  Paese  terzo  siano
pienamente conformi ai  requisiti  del  presente  decreto,  prima  di
essere adibite a viaggi nazionali. 
  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
    a) alle seguenti navi da passeggeri: 
      1) navi militari e da trasporto truppe; 
      2) navi a vela; 
      3) navi senza mezzi di propulsione meccanica; 
      4) navi costruite in materiale non metallico o equivalente  non
contemplate dalle norme relative alle unita' veloci (HSC) di cui alla
risoluzione MSC 36(63) e alla risoluzione MSC.97(73) ovvero unita'  a
sostentamento dinamico (DSC) di cui alla risoluzione A.373 (X); 
      5) navi in legno di costruzione primitiva; 
      6) navi tradizionali; 
      7) unita' da diporto; 
      8) navi che operano esclusivamente nelle aree portuali; 
      9) unita' di servizio off-shore; 
      10) imbarcazioni di servizio; 
    b) alle seguenti unita' veloci da passeggeri: 
      1) unita' militari e da trasporto truppe; 
      2) unita' da diporto; 
      3) unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali; 
      4) unita' di servizio off-shore.».