Art. 8 
 
                      Modifiche all'articolo 7 
           del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 
 
  L'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio  2000,  n.  45,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Visite). - 1. Le  navi  da  passeggeri  battenti  bandiera
italiana sono sottoposte, con le modalita' di cui al  comma  3,  alle
seguenti visite: 
    a) una visita iniziale prima che la nave entri in servizio; 
    b) una visita periodica ogni dodici mesi; 
    c) visite addizionali quando se ne verifichi la necessita'. 
  2. Le unita'  veloci  da  passeggeri  battenti  bandiera  italiana,
tenute a conformarsi, in  base  alle  disposizioni  dell'articolo  4,
comma 5, ai requisiti del codice per le unita' veloci (HSC code) e le
unita' veloci da passeggeri  battenti  bandiera  italiana,  tenute  a
conformarsi, in base alle disposizioni dell'articolo 4, comma  5,  ai
requisiti del codice di  sicurezza  per  le  unita'  a  sostentamento
dinamico  (DSC  code),  sono  sottoposte  alle  visite  previste  dai
rispettivi codici con le modalita' di cui al comma 3. 
  3. Le visite di cui ai  commi  1  e  2  sono  effettuate  dall'ente
tecnico e, per  la  parte  radiocomunicazioni,  dagli  ispettori  del
Ministero dello sviluppo  economico,  seguendo  le  procedure  e  gli
orientamenti specificati nella risoluzione IMO A.997(25) e successive
modificazioni "Orientamenti per le ispezioni nell'ambito del  sistema
armonizzato  di  ispezione  e  certificazione,  2007",  o   procedure
finalizzate a conseguire il medesimo obiettivo. 
  4. Per quanto non previsto nel  presente  articolo,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616.».