Art. 4 
 
                       Procedura di iscrizione 
 
  1. I professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3
sono iscritti, su base volontaria, nell'elenco di cui all'articolo  1
secondo le modalita' stabilite con delibera del  Consiglio  nazionale
dell'Ordine degli ingegneri da adottarsi entro tre mesi  dall'entrata
in vigore del presente regolamento.