(Accordo-art. 1)
ACCORDO TRA IL  GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA   ITALIANA  E  L'ASSEMBLEA
  PARLAMENTARE  DELL'UNIONE  PER  IL  MEDITERRANEO  SUI  LOCALI   DEL
  SEGRETARIATO PERMANENTE SITUATI IN ITALIA 
 
    Il Governo della Repubblica italiana, da una parte, e l'Assemblea
Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, dall'altra, 
    Considerata la Dichiarazione di Barcellona del 28  novembre  1995
che istituisce il partenariato EuroMediterraneo; 
    Considerato che, nel quadro della Dichiarazione di Barcellona, il
Parlamento europeo e' stato invitato a rivolgersi ad altri parlamenti
nella   prospettiva    di    avviare    il    dialogo    parlamentare
Euro-Mediterraneo, e che, in  risposta  a  questo  invito,  e'  stato
costituito un Forum parlamentare Euro-Mediterraneo nell'ottobre 1998; 
    Considerata la quinta Conferenza Euro-Mediterranea  dei  Ministri
degli esteri tenutasi a Valencia il 22  e  23  aprile  2002,  che  ha
convenuto di raccomandare la trasformazione  del  Forum  parlamentare
EuroMediterraneo  in  una  Assemblea  Parlamentare  Euro-Mediterranea
(APEM),  come  proposto  dal  Parlamento  europeo  nella  risoluzione
dell'Il aprile 2002; 
    Considerata la decisione della Conferenza  Euro-Mediterranea  dei
Ministri degli Esteri tenutasi a Napoli il 2 e  3  dicembre  2003,  a
seguito delle raccomandazioni adottate a Napoli il  2  dicembre  2003
dal  quinto  Forum  parlamentare  Euro-Mediterraneo,   di   istituire
formalmente   l'Assemblea   Parlamentare    EuroMediterranea    quale
dimensione parlamentare del partenariato avviato dalla  Dichiarazione
di Barcellona; 
    Considerata  la  Dichiarazione  Congiunta  del  Vertice  per   il
Mediterraneo tenutosi a Parigi il 13  luglio  2008,  che  ha  avviato
l'Unione per il Mediterraneo ed ha inoltre  sancito  che  l'Assemblea
Parlamentare  Euro-Mediterranea  sara'   la   legittima   espressione
parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo; 
    Considerato che  in  occasione  della  sesta  sessione  plenaria,
tenutasi ad Amman il 13 e 14 marzo 2010, il nome dell'APEM  e'  stato
modificato in Assemblea Parlamentare dell'Unione per il  Mediterraneo
(AP-UpM),  seguito  dall'inclusione  delle  attivita'  della   AP-UpM
nell'ambito delle strutture e dei progetti dell'UpM; 
    Considerato il Regolamento  interno  dell'Assemblea  Parlamentare
dell'Unione per il Mediterraneo, approvato al Cairo il 29 aprile 2018
dalla plenaria; 
    Considerata la decisione,  adottata  dall'Ufficio  dell'Assemblea
Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo  il  13  luglio  2018  a
Bruxelles,  di  ubicare   la   sede   del   Segretariato   Permanente
dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo a Roma; 
    Hanno concordato quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
    In questo accordo: 
      a)  «Regolamento»   si   riferisce   al   Regolamento   interno
dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo e ad ogni
documento ufficiale ad esso allegato; 
      b)  «Segretariato»  si  riferisce  al  Segretariato  Permanente
dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo; 
      c) «Governo» si riferisce al Governo della Repubblica italiana; 
      d) «autorita' italiane competenti» si riferisce alle  autorita'
nazionali o locali della  Repubblica  italiana,  nel  rispetto  delle
leggi, dei regolamenti, delle  disposizioni  amministrative  e  delle
consuetudini della Repubblica italiana; 
      e) I «locali» sono da riferirsi a: 
        i) qualsiasi edificio di proprieta',  affittato,  prestato  o
altrimenti messo a disposizione del Segretariato nel territorio della
Repubblica  italiana  finalizzato  all'esercizio  dell'attivita'  del
Segretariato, ivi incluse le strutture di supporto; 
        ii) in accordo con il  Governo  e,  per  la  durata  di  tale
utilizzo, qualsiasi edificio nel territorio della Repubblica italiana
che e' temporaneamente utilizzato dal Segretariato; 
      f)  «Assemblea»   si   riferisce   all'Assemblea   Parlamentare
dell'Unione per il Mediterraneo; 
      g) «proprieta'  del  Segretariato»  si  riferisce  a  tutte  le
proprieta', inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano  essi  di
proprieta', affittati, in gestione o amministrati dal Segretariato in
base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie, o altro finalizzati
allo sviluppo delle sue Attivita' Ufficiali; 
      h) «Rappresentanti» si riferisce ai rappresentanti  dei  Membri
dell'Assemblea, i loro sostituti ed i loro consulenti che partecipano
alle riunioni del o con il Segretariato; 
      i) I «membri del personale» sono il Segretario Generale  ed  il
personale assegnato al Segretariato, ad eccezione di  quello  assunto
localmente e retribuito su base oraria; 
      j) «membri della famiglia»  si  riferisce  ai  consorti  ed  ai
familiari a carico, facenti parte del nucleo familiare di  un  membro
del personale; 
      k) Per «Periodo di Occupazione» si intende il periodo a partire
dalla data in cui il Segretariato occupa per la prima volta i locali; 
      1) «Attivita' Ufficiali» sono da intendersi tutte le  attivita'
del Segretariato, le quali sono autorizzate dal Regolamento interno o
dall'Ufficio in conformita' al Regolamento interno; 
      m) I «Residenti permanenti in  Italia»  sono  quei  membri  del
personale che, immediatamente prima di assumere l'incarico nelle sedi
del Segretariato in Italia, erano gia' residenti in Italia;