Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle disposizioni dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1  della
presente legge, ad esclusione dell'articolo V dell'Accordo  medesimo,
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo XI dell'Accordo  di
cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con  apposito
provvedimento legislativo.