ARTICOLO XI DISPOSIZIONI FINALI 11.1 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche scritte con cui le Parti si informeranno l'un l'altra dell'espletamento delle rispettive procedure nazionale richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. 11.2 Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a quando una delle Parti non decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo attraverso notifica scritta all'altra Parte con un preavviso di novanta (90) giorni. 11.3 Il termine del presente Accordo non influira' sulle attivita' o sugli strumenti di attuazione in corso di svolgimento, se non diversamente concordato tra le Parti, 11.4 Il presente Accordo potra' essere emendato, in qualsiasi momento, con il reciproco consenso delle Parti, formalizzato tramite comunicazioni scritte. Tali emendamenti entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nel comma 11.1 del presente Articolo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, firmano il presente Accordo. Fatto a Citta' del Messico, il 17 di agosto del 2018, in tre esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' la versione in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico