(Accordo-art. XI)
 
                             ARTICOLO XI 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
11.1 Il presente Accordo entrera' in vigore alla  data  di  ricezione
     dell'ultima  delle  notifiche  scritte  con  cui  le  Parti   si
     informeranno l'un  l'altra  dell'espletamento  delle  rispettive
     procedure  nazionale  richieste  per  l'entrata  in  vigore  del
     presente Accordo. 
11.2 Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a quando  una  delle
     Parti  non  decida,  in  qualsiasi   momento,   di   denunciarlo
     attraverso notifica scritta all'altra Parte con un preavviso  di
     novanta (90) giorni. 
11.3 Il termine del presente Accordo non influira' sulle attivita'  o
     sugli strumenti di attuazione in corso di  svolgimento,  se  non
     diversamente concordato tra le Parti, 
11.4 Il  presente  Accordo  potra'  essere  emendato,  in   qualsiasi
     momento, con il reciproco  consenso  delle  Parti,  formalizzato
     tramite comunicazioni scritte. Tali  emendamenti  entreranno  in
     vigore secondo le modalita' indicate nel comma 11.1 del presente
     Articolo. 
 
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati,  firmano  il
presente Accordo. 
 
Fatto a Citta' del  Messico,  il  17  di  agosto  del  2018,  in  tre
esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, spagnola e inglese,
tutti i testi facenti egualmente  fede.  In  caso  di  divergenze  di
interpretazione, prevarra' la versione in lingua inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico