(Accordo-art. II)
 
                             ARTICOLO II 
                             DEFINIZIONI 
 
Agli  effetti  del  presente  Accordo  si   applicano   le   seguenti
definizioni: 
2.1 Strumenti  di  attuazione:  intese  tra  le  Parti  in  merito  a
    specifiche disposizioni di cooperazione, compresa la fornitura di
    attrezzature e i trasferimenti di tecnologia tra le Parti; 
2.2 Soggetti  terzi:  qualsiasi   governo,   societa',   dipartimento
    governativo, organizzazione o persona diversa dalle Parti; 
2.3 Informazione:  qualsiasi  contenuto,   documentazione,   manuali,
    pubbiicazioni tecniche, guide,  software  per  computer  e  altro
    materiale scritto, stampato, elettronicamente registrato,  ovvero
    materiale  orale  di  qualsiasi  tipo,   comunque   trasmesso   o
    fornito/consegnato   in   relazione    al    presente    Accordo,
    indipendentemente  dalla   sua   forma   fisica   o   dalle   sue
    caratteristiche.