ARTICOLO II DEFINIZIONI Agli effetti del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: 2.1 Strumenti di attuazione: intese tra le Parti in merito a specifiche disposizioni di cooperazione, compresa la fornitura di attrezzature e i trasferimenti di tecnologia tra le Parti; 2.2 Soggetti terzi: qualsiasi governo, societa', dipartimento governativo, organizzazione o persona diversa dalle Parti; 2.3 Informazione: qualsiasi contenuto, documentazione, manuali, pubbiicazioni tecniche, guide, software per computer e altro materiale scritto, stampato, elettronicamente registrato, ovvero materiale orale di qualsiasi tipo, comunque trasmesso o fornito/consegnato in relazione al presente Accordo, indipendentemente dalla sua forma fisica o dalle sue caratteristiche.