(Accordo-art. VI)
 
                             ARTICOLO VI 
                         ASPETTI FINANZIARI 
 
6.1 Il  presente   Accordo   non   stabilisce   alcuna   obbligazione
    finanziaria  per  le  Parti  o  tra  le  Parti.  I  termini   del
    finanziamento  richiesto  per  l'attuazione  della   cooperazione
    prevista nel presente Accordo saranno definiti nell'ambito  degli
    Strumenti di attuazione.