(Accordo-art. VII)
 
                            ARTICOLO VII 
                      PROPRIETA' INTELLETTUALE 
 
7.1 Le Parti si impegnano  ad  attuare  le  procedure  richieste  per
    garantire la protezione della proprieta' intellettuale,  compresi
    i  brevetti,  derivante  da  iniziative  condotte  ai  sensi  del
    presente Accordo,  in  conformita'  alla  legislazione  nazionale
    delle Parti nonche', per quanto riguarda l'Italia, agli  obblighi
    derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.