ARTICOLO VII PROPRIETA' INTELLETTUALE 7.1 Le Parti si impegnano ad attuare le procedure richieste per garantire la protezione della proprieta' intellettuale, compresi i brevetti, derivante da iniziative condotte ai sensi del presente Accordo, in conformita' alla legislazione nazionale delle Parti nonche', per quanto riguarda l'Italia, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.