(Accordo-art. IX)
 
                             ARTICOLO IX 
              TASSE, DIRITTI DOGANALI E ONERI SIMILARI 
 
9.1 Le Parti faranno del loro meglio per  garantire  che  le  imposte
    saranno facilmente identificabili. Le imposte, i diritti doganali
    e/o similari saranno imposti dalle Parti nel cui territorio  esse
    si applicano.