(Trattato di estradizione-art. 14)
                             ARTICOLO 14 
                        DECISIONE E CONSEGNA 
 
  1. La Parte Richiesta  comunica  per  via  diplomatica  alla  Parte
Richiedente la sua decisione rispetto alla richiesta di estradizione,
una volta che questa sia diventata definitiva. 
  2. In caso di  rifiuto  totale  o  parziale  di  una  richiesta  di
estradizione, la Parte Richiesta espone nella decisione i motivi  del
rifiuto. 
  3. Una volta che l'autorita' competente della  Parte  Richiesta  ha
messo  la  persona  a  disposizione  della  Parte   Richiedente,   il
trasferimento avviene entro i sessanta (60)  giorni  successivi  alla
data di ricezione della comunicazione per via diplomatica della Parte
Richiedente. 
  4. In caso di infermita' della persona o di grave  rischio  per  la
sua vita o per la sua salute dovuto al trasferimento, il  termine  di
sessanta (60) giorni si interrompe fino al momento in cui si comunica
alla Parte Richiedente che il trasferimento all'estero della  persona
e' possibile e che la stessa e' messa a  disposizione  dell'autorita'
competente. Una volta che e' messa nuovamente  a  disposizione  della
Parte Richiedente, inizia a decorrere un nuovo  termine  di  sessanta
(60) giorni. 
  5. Se la persona richiesta non e' stata trasferita entro il termine
indicato  e'  messa  in  liberta'   e   la   Parte   Richiesta   puo'
successivamente rifiutare di estradarla per Io stesso reato. 
  6. Le condizioni, i requisiti,  le  rassicurazioni  e  le  garanzie
processuali pretesi dalla Parte Richiesta, per la  concessione  della
consegna della persona richiesta in estradizione, sono vincolanti per
la Parte Richiedente. 
  7. Il periodo trascorso in stato di privazione di liberta'  a  fini
estradizionali,  dalla  data  dell'arresto  fino  alla   data   della
consegna, e' computato dalla parte Richiedente ai fini della pena  da
eseguire.