(Trattato di estradizione-art. 23)
                             ARTICOLO 23 
                   ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE 
 
  1. Il presente Trattato entrera' in vigore trenta (30) giorni  dopo
la data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno
comunicate, per via diplomatica, l'adempimento dei requisiti previsti
dalla loro legislazione interna. Lo stesso avra' durata illimitata. 
  2. Il presente  Trattato  potra'  essere  modificato  per  consenso
reciproco delle Parti, formalizzato  tramite  comunicazioni  scritte,
per via diplomatica. Le modifiche entreranno in vigore in conformita'
alla procedura stabilita nel paragrafo 1 del presente Articolo. 
  3.  Ciascuna  Parte  potra'  recedere  dal  presente  Trattato   in
qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, per
via diplomatica, nel qual caso i suoi effetti cesseranno centoottanta
(180)  giorni  dopo   la   data   di   ricevimento   della   relativa
comunicazione. 
  4.  I  procedimenti  di  estradizione  pendenti  al  momento  della
cessazione del presente Trattato saranno conclusi in conformita'  con
lo stesso. 
  Sottoscritto a Roma, il giorno 16 del mese  di  dicembre  dell'anno
2018, in due esemplari in lingua  italiana  e  spagnola,  entrambi  i
testi facenti ugualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico