(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 17)
                             ARTICOLO 17 
                      TRASFERIMENTO TEMPORANEO 
           DI PERSONE DETENUTE (COMPRESE QUELLE CHE STANNO 
             SCONTANDO LA CONDANNA IN REGIME DETENTIVO) 
 
  1. Nel caso in cui  non  possa  avere  luogo  quanto  disposto  dal
paragrafo 1 dell'articolo 12, ogni persona detenuta (compresa  quella
che sta scontando la condanna in regime detentivo), indipendentemente
dalla sua nazionalita', puo' essere trasferita  temporaneamente,  con
il consenso dell'Autorita' Centrale della Parte Richiesta, alla Parte
Richiedente, per rendere dichiarazioni in  qualita'  di  testimone  o
vittima, o per partecipare ad altri atti processuali  indicati  nella
richiesta, a  condizione  che  questa  sia  riconsegnata  alla  Parte
Richiesta nel termine da questa indicato. 
  2. Il termine di durata del trasferimento della  persona  non  puo'
essere superiore a novanta (90)  giorni.  Il  periodo  di  permanenza
della  persona  trasferita  puo'  essere  prolungato   dall'Autorita'
Centrale della Parte Richiesta, sulla base di una richiesta  motivata
dell'Autorita' Centrale della Parte Richiedente. 
  3. La modalita' e le condizioni del  trasferimento  e  del  ritorno
della persona sono concordate tra le Autorita' Centrali delle Parti. 
  4. Il trasferimento e' rifiutato: 
    a) se la persona detenuta (compresa quella che sta  scontando  la
condanna in regime detentivo) non vi consente per iscritto; 
    b)  se  la  sua  presenza  e'  necessaria  in   un   procedimento
giudiziario in corso nel territorio della Parte Richiesta. 
  5. La Parte Richiedente tiene in  custodia  la  persona  trasferita
fino  a  quando  e'  in   vigore   la   misura   detentiva   disposta
dall'autorita' competente della Parte Richiesta. Qualora  la  persona
sia liberata per decisione delle  Autorita'  competenti  della  Parte
Richiesta, la Parte Richiedente si conformera' agli articoli 16 e  22
del presente Trattato. 
  6. Il periodo di permanenza  della  persona  trasferita  fuori  dal
territorio della Parte Richiesta e' computato  ai  fini  del  periodo
totale di detenzione. 
  7. La persona  detenuta  (compresa  quella  che  sta  scontando  la
condanna in regime detentivo) che non presta il  proprio  consenso  a
comparire dinanzi alla Parte Richiedente non potra' essere sottoposta
ad alcuna misura coercitiva o sanzione per questo fatto.