(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 20)
                             ARTICOLO 20 
               RICHIESTA DI ESERCIZIO DI AZIONE PENALE 
 
  1.  Ciascuna  delle  Parti  puo'  presentare  all'altra  Parte  una
richiesta di esercizio dell'azione penale nei confronti di  cittadini
della Parte Richiesta, nonche' nei confronti degli apolidi che vivono
stabilmente nel territorio di quest'ultima, accusati di aver commesso
reati compresi nella giurisdizione della Parte Richiedente. 
  2. La Parte Richiesta trasmette la richiesta alle proprie Autorita'
competenti, perche' sia adottata la decisione di esercitare  l'azione
penale secondo la propria legislazione interna. 
  3. Se in relazione al reato rispetto al quale e'  stata  esercitata
l'azione penale sono promosse azioni civili dalle persone  che  hanno
subito danni  a  causa  del  reato,  le  stesse  sono  esaminate  nel
procedimento penale. 
  4. La richiesta di esercizio dell'azione penale deve contenere: 
    a) il nome dell'autorita' richiedente; 
    b) il cognome e il nome della persona che e'  stata  accusata  di
aver commesso il reato, la sua nazionalita', il luogo di residenza e,
se possibile, la sua descrizione fisica, una sua fotografia  recente,
le sue impronte digitali e gli  altri  dati  che  possono  agevolarne
l'identificazione; 
    c) la descrizione e la qualificazione  giuridica  dei  fatti  che
hanno dato luogo alla richiesta di esercizio dell'azione penale; 
    d) l'indicazione piu' accurata possibile del tempo  e  del  luogo
dei fatti che hanno fondato la richiesta; 
    e) qualora sia necessario, la  richiesta  di  restituzione  degli
originali  dei  documenti  e  oggetti  che  costituiscono  la   prova
materiale. 
  5. Alla richiesta  di  esercitare  l'azione  penale  devono  essere
allegati: 
    a) il testo delle norme penali e, se necessarie, di  altre  norme
dell'ordinamento della Parte Richiedente che  abbiano  rilevanza  per
l'esercizio dell'azione penale; 
    b)  i  fascicoli  del  procedimento  penale  o  le   loro   copie
certificate, nonche' le prove esistenti: 
    c) la richiesta di risarcimento degli eventuali danni causati  e,
se possibile, la stima della loro entita': 
    d) la richiesta di avviare l'azione penale da parte delle persone
che hanno subito danni a causa del reato, se e' necessario secondo la
legislazione della Parte Richiesta. 
  6. Al fine di garantire i diritti  di  terzi,  su  richiesta  della
Parte Richiedente, la Parte Richiesta restituisce gli  originali  dei
documenti e gli oggetti che costituiscono la prova materiale. 
  7. La Parte Richiesta notifica senza indugio alla Parte Richiedente
le misure adottate rispetto alla sua richiesta,  comunica  gli  esiti
dell'azione  penale  e   invia   copia   della   decisione   adottata
dall'Autorita' giudiziaria penale. 
  8. Nel momento in  cui  la  Parte  Richiesta  comunica  alla  Parte
Richiedente che accetta di avviare il rispettivo procedimento penale,
l'Autorita'  competente  di  quest'ultimo  sospende  il  procedimento
penale condotto nei confronti della persona per gli stessi fatti  che
formano oggetto della richiesta di esercizio dell'azione penale. 
  9. Se dopo la  richiesta  risulta  che  e'  stata  pronunciata  una
sentenza o che e' divenuta  esecutiva  una  decisione  emessa  da  un
organo giudiziario della Parte Richiesta nei confronti della  persona
indicata  nella  richiesta,  le  Autorita'  Competenti  della   Parte
Richiedente non possono  esercitare  l'azione  penale  nei  confronti
della stessa per i medesimi fatti. 
  10. Qualora la Parte Richiesta adotti  la  decisione  di  non  dare
corso alla richiesta ovvero di  rifiutare  o  concludere  l'esercizio
dell'azione penale, restituisce senza indugio alla Parte  Richiedente
i fascicoli e le prove materiali che le sono state trasmesse.