(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 27)
                             ARTICOLO 27 
                   ALTRI STRUMENTI DI COOPERAZIONE 
 
  Il presente Trattato non impedisce alle Parti  di  prestarsi  altre
forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu'  di  accordi
specifici, intese o prassi condivise, che siano  conformi  alle  loro
rispettive legislazioni interne e  ai  trattati  internazionali  loro
applicabili.