(Trattato di assistenza giudiziaria-art. 29)
                             ARTICOLO 29 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
  1. Il presente Trattato puo' essere modificato per  mutuo  consenso
delle Parti  e  le  modifiche  concordate  entreranno  in  vigore  in
conformita' al procedimento stabilito nel paragrafo  2  del  presente
Articolo. 
  2. Il presente Trattato entrera' in vigore trenta (30) giorni  dopo
la data di ricezione dell'ultima notifica ricevuta, attraverso la via
diplomatica, con la quale le Parti  si  comunicano  il  completamento
delle procedure previste dalla legislazione interna,  necessarie  per
la sua entrata in vigore. 
  3. Il presente Trattato cessa i suoi effetti  cento  ottanta  (180)
giorni dopo che  una  delle  Parti  riceve  per  via  diplomatica  la
notifica scritta dell'altra Parte sulla  sua  determinazione  in  tal
senso. 
  4. La cessazione del presente Trattato non riguardera' l'esecuzione
delle richieste di assistenza giudiziaria ricevute durante il periodo
di vigenza. 
  Sottoscritto a Roma, il giorno 16 del mese  di  dicembre  dell'anno
2016, in  due  esemplari  in  lingua  italiana  e  spagnola,  essendo
entrambi i testi ugualmente validi. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico