(Trattato sul trasferimento-art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                  MANTENIMENTO DELLA GIURISDIZIONE 
 
  1. La Parte che Trasferisce mantiene la propria  giurisdizione  per
la modifica o la revoca delle  condanne  e  delle  sentenze  adottate
dalle proprie autorita' giudiziarie. 
  2. La Parte che  Riceve  deve  modificare  o  considerare  conclusa
l'esecuzione di una  condanna  non  appena  venga  informata  di  una
decisione della Parte che Trasferisce da cui consegua una modifica  o
revoca della condanna  o  della  pena  imposta  dalle  sue  autorita'
giudiziarie.