(Accordo-art. 11)
 
                             ARTICOLO 11 
      PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI 
 
  1. Con il consenso di entrambe le  Parti,  e'  possibile  stipulare
protocolli aggiuntivi  in  ambiti  specifici  della  cooperazione  in
materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, ai  sensi
del presente Accordo. 
  2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti  saranno  redatti
in conformita' alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi
del presente Accordo senza interferire con  le  rispettive  normative
nazionali. 
  3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente
Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi  saranno  messi  a  punto,
sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero  della
Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della  Difesa  della
Repubblica  del  Ciad,  su  base  di  interesse  reciproco,   stretto
coordinamento con i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e con le
Autorita' competenti per la sicurezza per gli aspetti  relativi  alle
informazioni classificate delle due Parti. 
  4. Il presente Accordo potra' essere  emendato  o  rivisto  con  il
reciproco consenso, attraverso uno Scambio  di  Note  tra  le  Parti,
attraverso i canali diplomatici. 
  5.  I  Protocolli  aggiuntivi,  gli  emendamenti  e  le   revisioni
entreranno in vigore secondo le modalita'  indicate  all'Articolo  10
(ENTRATA IN VIGORE).