Art. 3 
 
           Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore  del  Protocollo  di
cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  a),  di  cui  e'  dato  avviso
mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  alla  legge
31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le  modificazioni  indicate
nel presente articolo. A decorrere dalla medesima data  e  fino  alla
data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), gli importi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo  19
della legge n. 1860 del 1962, come da ultimo sostituito dal  presente
articolo,  sono  rispettivamente  fissati  in  euro  700  milioni   e
nell'importo previsto dalla normativa previgente. 
  2. All'articolo 1, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962,  n.
1860, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
      «a)  "incidente   nucleare"   significa   qualsiasi   fatto   o
successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni
nucleari; 
      b) "impianti nucleari" significa i reattori  nucleari,  eccetto
quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per  la
fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari;  gli  impianti
per la  separazione  degli  isotopi  di  combustibili  nucleari;  gli
impianti per il riprocessamento di combustibili nucleari  irraggiati;
gli  impianti  per   l'immagazzinamento   delle   materie   nucleari,
eccettuata la messa a magazzino  nel  corso  del  trasporto  di  tali
materie;  gli  impianti  destinati  allo  smaltimento   di   sostanze
nucleari;  ogni  reattore,  stabilimento  o  impianto  in  corso   di
disattivazione; tutti gli altri impianti  nei  quali  siano  detenuti
combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che  saranno
qualificati  come  tali  con   decisione   del   comitato   direttivo
dell'Agenzia   per   l'energia   nucleare,   istituita    nell'ambito
dell'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico
(OCSE), e con le  modalita'  di  cui  al  terzo  comma.  Un  impianto
nucleare  puo'  comprendere  vari  impianti,   dove   sono   detenuti
combustibili nucleari  o  prodotti  o  rifiuti  radioattivi,  purche'
l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano  un  tutto  organico,
cioe' un'unita' in senso spaziale»; 
    b) alla lettera f), le  parole:  «Ministro  per  l'industria,  il
commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti:  «Ministro
dello sviluppo economico»; 
    c) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: 
      «f-bis) "danno nucleare" significa: 
        1) qualsiasi decesso o danno alle persone; 
        2) ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni; 
        3)  per  ciascuna  delle  seguenti  categorie,  nella  misura
determinata dal diritto del tribunale competente: 
          3.1) qualsiasi perdita economica risultante da una  perdita
o da un danno di cui ai numeri 1) o 2), sempreche' non  sia  compreso
nei medesimi numeri, se e' subito da una persona  avente  titolo  per
chiedere il risarcimento di tale perdita o danno; 
          3.2) il costo delle misure  di  reintegro  di  un  ambiente
degradato, salvo che tale degrado sia irrisorio, se tali misure  sono
effettivamente prese o devono esserlo e  nella  misura  in  cui  tale
costo non sia compreso nel numero 2); 
          3.3) qualsiasi mancato guadagno collegato con un  interesse
economico  diretto  in  qualsiasi  uso  o  godimento   dell'ambiente,
risultante da un importante degrado di tale ambiente, sempreche' tale
mancato guadagno non sia compreso nel numero 2); 
        4) il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o
danno causato da tali misure, nei casi di cui ai numeri da 1)  a  3),
nella misura in cui la  perdita  o  il  danno  derivi  o  risulti  da
radiazioni ionizzanti emesse  da  qualsiasi  sorgente  di  radiazioni
situata all'interno di un impianto nucleare o emesse da  combustibili
nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che  si  trovino  in  un
impianto nucleare, ovvero emesse da sostanze nucleari che  provengano
da un impianto nucleare o che vi  abbiano  origine  o  che  vi  siano
inviate, sia che la perdita  o  il  danno  risulti  dalle  proprieta'
radioattive di tali materie, sia che tale  perdita  o  danno  risulti
dalla combinazione di queste proprieta' con le  proprieta'  tossiche,
esplosive o altre proprieta' pericolose di tali materie; 
      f-ter)  "misure  di  reintegro"  significa  tutte   le   misure
ragionevoli approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, su proposta  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  sentito  l'Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la  radioprotezione  (ISIN),  e
che mirano a reintegrare o  a  ristabilire  componenti  dell'ambiente
danneggiati  o  distrutti,  ovvero  a  introdurre,  quando  cio'  sia
ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente; 
      f-quater)  "misure  preventive"  significa  tutte   le   misure
ragionevoli, da  chiunque  adottate  dopo  la  sopravvenienza  di  un
incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave  e
imminente di danno nucleare, per prevenire  o  ridurre  al  minimo  i
danni nucleari di cui ai numeri da 1)  a  3)  della  lettera  f-bis),
fatta salva l'approvazione delle autorita'  competenti,  se  cio'  e'
richiesto dalla legislazione dello Stato dove le  misure  sono  state
adottate; 
      f-quinquies) "misure ragionevoli"  significa  tutte  le  misure
considerate adeguate e  proporzionate  dal  diritto  nazionale  dello
Stato competente in considerazione di tutte le circostanze, quali  ad
esempio: 
        1) la natura e l'ampiezza del danno nucleare  subito  oppure,
in caso di misure preventive, la natura e l'ampiezza del  rischio  di
tale danno; 
        2) il grado di probabilita', nel momento  in  cui  le  misure
sono adottate, che esse siano efficaci; 
         3) le relative conoscenze scientifiche e tecniche». 
    3. All'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1962,  n.
1860,  le  parole:  «Ministro  per  l'industria,   il   commercio   e
l'artigianato, sentito il Comitato nazionale per l'energia  nucleare»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello  sviluppo  economico,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, su proposta dell'ISIN». 
    4. All'articolo 15 della legge 31 dicembre 1962,  n.  1860,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al primo comma, le parole: «di ogni  danno  alle  persone  o
alle cose» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni danno nucleare»; 
      b) al secondo comma, dopo le parole:  «l'impianto  nucleare  il
danno» e' inserita la seguente: «nucleare»; 
      c) al terzo comma: 
        1) all'alinea, dopo le parole: «non  comprende  i  danni»  e'
aggiunta la seguente: «nucleari»; 
        2) al numero 1), dopo le parole: «in  se»  sono  inserite  le
seguenti: «, anche in corso di costruzione,»; 
      d) al quarto comma: 
        1) dopo le parole:  «Allorche'  dei  danni»  e'  inserita  la
seguente: «nucleari»; 
        2) dopo le parole: «Quando il danno» e' inserita la seguente:
«nucleare»; 
      e) il quinto comma e' abrogato; 
      f) al sesto comma, dopo le parole: «responsabile dei danni»  e'
inserita la seguente: «nucleari». 
    5. All'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962,  n.  1860,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al primo comma, alinea, dopo le parole: «e' responsabile  di
qualsiasi danno» e' inserita la seguente: «nucleare»; 
      b) al secondo comma,  alinea,  dopo  le  parole:  «e'  altresi'
responsabile di qualsiasi danno» e' inserita la seguente: «nucleare»; 
      c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
        «Il trasferimento  di  responsabilita'  all'esercente  di  un
altro impianto nucleare in  conformita'  al  presente  articolo  puo'
essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse  economico
diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto»; 
      d) al terzo comma: 
        1) le parole:  «Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato, di concerto con il Ministro per i  trasporti  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e,»; 
        2) le parole:  «Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato» sono sostituite dalle  seguenti:  «Ministero  dello
sviluppo economico»; 
      e) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
        «L'assicurazione  o  la  garanzia  finanziaria  data  per  un
trasporto di sostanze nucleari si  estende  anche  a  tutti  i  danni
nucleari   derivanti   dall'incidente   nucleare   al   trasportatore
ferroviario. Tuttavia il risarcimento dei danni nucleari  causati  al
trasportatore ferroviario  che  trasporta  le  sostanze  nucleari  in
questione al momento dell'incidente  nucleare  non  puo'  avere  come
effetto quello di ridurre la responsabilita' dell'esercente  per  gli
altri danni nucleari fino a un limite inferiore a 80 milioni di euro,
ovvero all'ammontare maggiore stabilito con il decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico di cui all'articolo 19»; 
      f) al quinto comma, le parole: «Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«Ministero dello sviluppo economico». 
    6. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 1962,  n.  1860,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al primo comma,  dopo  le  parole:  «causato  il  danno»  e'
inserita la seguente: «nucleare»; 
      b) al secondo comma, dopo le parole: «se un danno» e'  inserita
la seguente: «nucleare»; 
      c) al terzo comma: 
        1) dopo le parole: «viene causato il danno»  e'  inserita  la
seguente: «nucleare»; 
        2) dopo le parole: «sia causato  il  danno»  e'  inserita  la
seguente: «nucleare»; 
        3)  dopo  le  parole:  «in  consegna  successivamente»   sono
aggiunte le seguenti: «o ne ha assunto la responsabilita»; 
      d) al quarto comma: 
        1) dopo le parole: «Se il danno»  e'  inserita  la  seguente:
«nucleare»; 
        2)  dopo  le  parole:  «deriva  dal  danno»  e'  inserita  la
seguente: «nucleare». 
    7. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 1962,  n.  1860,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al primo comma, dopo le parole: «risarcimento dei danni»  e'
inserita la seguente: «nucleari»; 
      b) al secondo comma, dopo le parole: «risarcimento  dei  danni»
e' inserita la seguente: «nucleari»; 
      c) al terzo comma: 
        1) al numero 1),  dopo  le  parole:  «ha  causato  danni»  e'
inserita la seguente: «nucleari»; 
        2) al numero 2), dopo le parole: «per danni» e'  inserita  la
seguente: «nucleari»; 
      d) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
        «Se l'esercente  dimostra  che  il  danno  nucleare  risulta,
interamente o in parte, da grave  negligenza  della  persona  che  ha
subito il danno, ovvero da  azione  od  omissione  di  detta  persona
intesa a provocare il danno, il tribunale competente  puo'  esonerare
l'esercente, in tutto o in parte, dall'obbligo  di  risarcimento  del
danno subito da tale persona»; 
      e) al quarto comma, lettera a), dopo le parole: «dolosamente il
danno» e' aggiunta la seguente: «nucleare»; 
      f) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: 
        «Se l'esercente ha diritto di rivalsa  in  qualsiasi  misura,
nei confronti  di  qualsiasi  soggetto,  questi  non  ha  diritto  di
rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente»; 
      g) al quinto comma: 
        1) dopo le parole: «facoltative per i danni» e'  inserita  la
seguente: «nucleari»; 
        2) dopo le parole: «facoltativa per  danno»  e'  inserita  la
seguente: «nucleare»; 
      h) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: 
        «Le persone che  hanno  subito  danni  nucleari  possono  far
valere i loro  diritti  ad  un  risarcimento  senza  dover  intentare
procedimenti separati a seconda dell'origine dei  fondi  destinati  a
tale risarcimento». 
    8. L'articolo 19 della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  e'
sostituito dal seguente: 
      «Art. 19. - 1. Fatto salvo quanto  stabilito  all'articolo  20,
secondo comma, il limite delle indennita' dovute dall'esercente di un
impianto nucleare o di  un  trasporto  nucleare  per  danni  nucleari
causati da un incidente nucleare e' fissato nella misura di euro  700
milioni per ciascun incidente  nucleare.  Con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e   con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti  l'ISIN  e
l'ISPRA, il limite delle indennita' di  cui  al  primo  periodo  puo'
essere comunque determinato, in relazione alla natura degli  impianti
nucleari o delle materie nucleari  trasportate  e  delle  prevedibili
conseguenze di  un  incidente  che  li  coinvolga,  anche  in  misura
inferiore a quella ivi prevista. Gli importi determinati in  base  al
secondo periodo non possono essere inferiori a euro  70  milioni  per
ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare  ovvero  a  euro  80
milioni per ciascun incidente nel corso di un  trasporto  di  materie
nucleari. 
      2. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai  sensi
della   presente   legge   il   cui   importo   eccede    l'ammontare
dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria dell'esercente di cui
all'articolo 22, primo comma, ovvero se tale assicurazione o garanzia
non e' disponibile  o  sufficiente,  il  risarcimento  per  la  parte
eccedente e' a carico  dello  Stato  fino  alla  concorrenza  di  1,2
miliardi di euro. 
      3. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai  sensi
della presente  legge  il  cui  importo  ecceda  l'ammontare  di  1,2
miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente,  fino  alla
concorrenza di  1,5  miliardi  di  euro,  e'  a  carico  delle  parti
contraenti del Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio
1963 complementare alla Convenzione di  Parigi  del  29  luglio  1960
sulla  responsabilita'  civile  nel  campo   dell'energia   nucleare,
emendata dal  Protocollo  addizionale  del  28  gennaio  1964  e  dal
Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004». 
    9. All'articolo 22 della legge 31 dicembre 1962,  n.  1860,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
        «Ogni  esercente  stipula  e  mantiene   un'assicurazione   o
un'altra garanzia finanziaria relativa  alla  responsabilita'  civile
per un importo non inferiore ai limiti delle indennita' stabilite  ai
sensi dell'articolo 19. Qualora l'esercente dimostri di non essere in
grado di reperire sul mercato la relativa  assicurazione  o  garanzia
finanziaria,  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di  mercato,
a favore dell'esercente stesso. Per  la  quantificazione  del  premio
dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero  dell'economia
e delle finanze puo' avvalersi del supporto della societa' SACE Spa o
di un'altra istituzione specializzata nella  valutazione  dei  rischi
non di mercato.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  sono
stabiliti i criteri e le  modalita'  di  concessione  della  predetta
garanzia. Ai relativi oneri si  provvede  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente»; 
      b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
        «Le condizioni generali della polizza di  assicurazione  sono
approvate con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  si  tratti  di
un'altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Avvocatura generale
dello Stato»; 
      c) al quarto comma, le parole: «Ministro  per  l'industria,  il
commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti:  «Ministro
dello sviluppo economico»; 
      d) al quinto comma, dopo le parole: «risarcimento di danni»  e'
inserita la seguente: «nucleari»; 
      e) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: 
        «Se per effetto di un incidente nucleare  la  garanzia  della
responsabilita' civile puo' considerarsi  diminuita,  l'esercente  e'
tenuto a ricostituirla  nella  misura  e  nei  termini  fissati,  con
proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico.  In  difetto,
l'autorizzazione e' revocata di diritto». 
    10. L'articolo 23 della legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  e'
sostituito dal seguente: 
      «Art. 23. - 1. Le azioni per il risarcimento dei danni nucleari
dipendenti da incidenti nucleari devono essere esercitate, a pena  di
decadenza, nel termine di tre anni a decorrere dal momento in cui  la
persona lesa e' venuta a conoscenza o avrebbe dovuto  ragionevolmente
essere venuta  a  conoscenza  del  danno  nucleare  e  dell'esercente
responsabile. 
      2. Il diritto al risarcimento e'  soggetto  a  prescrizione  se
l'azione  non  e'  esercitata   entro   trenta   anni   a   decorrere
dall'incidente nucleare, in caso di decesso o di danni alle  persone,
ovvero entro dieci anni a decorrere dall'incidente nucleare, in  caso
di ogni altro danno nucleare. 
      3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e il Ministero dello  sviluppo  economico  istituiscono  nei
propri sitiinternetistituzionali una sezione dedicata ai  diritti  al
risarcimento per danno nucleare riconosciuti dalla presente legge  ai
sensi  delle  convenzioni  sulla  responsabilita'  civile  nel  campo
dell'energia nucleare, ratificate e rese esecutive con  la  legge  12
febbraio 1974, n. 109, nonche' alle procedure, alle  modalita'  e  ai
termini per l'esercizio di tali diritti. Nelle medesime sezioni  sono
pubblicati i  testi  delle  citate  convenzioni,  con  la  pertinente
normativa nazionale  e  con  altri  documenti  illustrativi  utili  a
diffonderne  la  conoscenza,  e  sono   indicati   riferimenti   alla
bibliografia e  alla  giurisprudenza  nazionale  sulla  materia.  Nei
sitiinternetdei soggetti esercenti e dei trasportatori sono inseriti,
con adeguata evidenza, i collegamenti alle sezioni dei sitiinternetdi
cui al primo periodo».