PROTOCOLLO EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE, EMENDATA DAL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 28 GENNAIO 1964 E DAL PROTOCOLLO DEL 16 NOVEMBRE 1982 I GOVERNI del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica Ellenica, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica Portoghese, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera e della Repubblica Turca; RITENENDO AUSPICABILE modificare la Convenzione sulla Responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, conclusa a Parigi il 29 luglio 1960 nell'ambito dell'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, divenuta l'Organizzazione per la Cooperazione e per lo Sviluppo Economico (di seguito denominata "Organizzazione"), emendata dal Protocollo addizionale firmato a Parigi il 28 gennaio 1964, e dal Protocollo firmato a Parigi il 16 novembre 1982; HANNO CONVENUTO quanto segue: I. La Convenzione sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, come emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, e dal Protocollo del 16 novembre 1982, e' modificata come segue: A. I capoversi (i) e (ii) del paragrafo (a) dell'articolo 1 sono sostituiti dal seguente testo: i) "Incidente nucleare" significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbiano causato danni nucleari. ii) "Impianto nucleare" significa i reattori, ad eccezione di quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la preparazione o la fabbricazione di sostanze nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari, gli impianti per il riprocessamento di combustibili nucleari irradiati; gli impianti d'immagazzinamento delle sostanze nucleari, ad esclusione dello stoccaggio di tali sostanze durante il trasporto; gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di messa fuori esercizio, nonche' ogni altro impianto in cui sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi,e che sia di volta in volta designato dal Comitato Direttivo per l'Energia Nucleare dell'Organizzazione (di seguito denominato "Comitato di Direzione"); ogni Parte Contraente puo' decidere che due o piu' impianti nucleari aventi il medesimo esercente e che si trovino sullo stesso sito, nonche' ogni altro impianto su questo sito, dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, saranno considerati alla stregua di un unico impianto nucleare. B. Quattro nuovi capoversi (vii), (viii), (ix) e (x) sono aggiunti al paragrafo (a) dell'articolo 1, come segue: vii) "Danno nucleare" significa, 1. qualsiasi decesso o danno alle persone; 2. ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni; e, per ciascuna delle seguenti categorie, nella misura determinata dal diritto del tribunale competente, 3. qualsiasi perdita economica risultante da una perdita o da un danno di cui ai capoversi 1 o 2 precedenti, sempreche' non sia incluso in questi capoversi, se e' subito da una persona avente titolo per chiedere il risarcimento di tale perdita o danno; 4. il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo che tale degrado sia irrisorio, se tali misure sono effettivamente prese o devono esserlo e nella misura in cui tale costo non sia incluso nel capoverso 2 precedente; 5. qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell'ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente e sempreche' tale mancato guadagno non sia incluso nel capoverso 2 precedente; 6. Il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure, trattandosi dei capoversi da 1 a 5 di cui sopra, nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all'interno di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino in un impianto nucleare, o emesse da sostanze nucleari che provengano da un impianto nucleare o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle proprieta' radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla combinazione di queste proprieta' con le proprieta' tossiche, esplosive o altre proprieta' pericolose di tali materie. viii) "Misure di reintegro" significa tutti i provvedimenti ragionevoli approvati dalle autorita' competenti della Parte Contraente in cui le misure vengono prese e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, o ad introdurre, quando cio' sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente. La legislazione della Parte Contraente in cui il danno nucleare e' subito, determina chi e' abilitato a prendere tali provvedimenti. ix) "Misure preventive" significa tutti i provvedimenti ragionevoli, da chiunque adottati dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave ed imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari di cui ai capoversi (a)(vii) da 1 a 5, fatta salva l'approvazione delle autorita' competenti, se cio' e' richiesto dalla legislazione della Parte Contraente dove le misure sono state adottate. x) "Misure ragionevoli" significa tutti i provvedimenti considerati adeguati e proporzionati dal diritto del tribunale competente in considerazione di tutte le circostanze, ad esempio: 1. natura ed ampiezza del danno nucleare subito oppure, in caso di misure preventive, natura ed ampiezza del rischio di tale danno; 2. grado di probabilita', nel momento in cui queste misure sono adottate, che esse siano efficaci; 3. relative conoscenze scientifiche e tecniche. C. L'articolo 2 e' sostituito dal seguente testo: a) La presente Convenzione si applica ai danni nucleari subiti sul territorio o in qualsiasi zona marittima stabilita in conformita' al diritto internazionale ovvero, eccetto che sul territorio di uno Stato non-Contraente non indicato ai capoversi da (ii) a (iv) del presente paragrafo, a bordo di una nave o di un aereomobile immatricolato, i) di una Parte Contraente; ii) di uno Stato non-Contraente il quale, al momento dell'incidente nucleare, e' Parte Contraente della Convenzione di Vienna relativa alla responsabilita' civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963 ed ogni successivo emendamento a tale Convenzione che sia in vigore per detta Parte, e del Protocollo Comune relativo all'applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi del 21 settembre 1988, a patto tuttavia che la Parte Contraente della Convenzione di Parigi sul cui territorio e' situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, sia Parte Contraente di tale Protocollo Comune; iii) di uno Stato non-Contraente il quale, al momento dell'incidente nucleare, non ha un impianto nucleare sul suo territorio o in qualsiasi zona marittima da esso stabilita in conformita' al diritto internazionale; iv) di ogni altro Stato non-Contraente nel quale sia in vigore, al momento dell'incidente nucleare, una legislazione relativa alla responsabilita' nucleare che concede vantaggi equivalenti su base di reciprocita' e che si basi su principi identici a quelli della presente Convenzione, ivi compresa fra l'altro, la responsabilita' oggettiva dell'esercente responsabile, la responsabilita' esclusiva dell'esercente o disposizioni aventi il medesimo effetto, l'esclusiva competenza di una unica giurisdizione, un pari trattamento di tutte le vittime di un incidente nucleare, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, il libero trasferimento di indennizzo, interessi e spese, b) Nulla nel presente articolo pregiudica la facolta' di una Parte Contraente, sul cui territorio e' situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, di prevedere nella sua legislazione un campo di applicazione piu' ampio in relazione alla presente Convenzione. D. L'articolo 3 e' sostituito dal seguente testo: a) L'esercente di un impianto nucleare e' responsabile in conformita' alla presente Convenzione di qualsiasi danno nucleare ad esclusione: i) dei danni causati allo stesso impianto nucleare e ad ogni altro impianto nucleare anche in corso di costruzione, che si trovi sul sito dove e' installato quell'impianto; ii) dei danni ai beni che si trovino su quello stesso sito e che siano o debbano essere utilizzati in connessione con uno o l'altro di quegli impianti, qualora risulti che il danno e' causato da un incidente nucleare avvenuto in uno di tali impianti o che coinvolge sostanze nucleari provenienti da tali impianti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4. b) Quando danni nucleari sono causati congiuntamente da un incidente nucleare e da un incidente diverso da un incidente nucleare, il danno nucleare causato da questo secondo incidente, nella misura in cui non puo' essere separato con certezza dal danno nucleare causato dall'incidente nucleare, e' considerato come danno causato da quest'ultimo incidente. Se il danno nucleare e' causato congiuntamente da un incidente nucleare e da un'emissione di radiazioni ionizzanti che non e' prevista dalla presente Convenzione, nessuna disposizione della presente Convenzione potra' limitare o in altro modo pregiudicare la responsabilita' di qualsiasi persona, per quanto concerne tale emissione di radiazioni ionizzanti. E. I paragrafi (c) e (d) dell'articolo 4 sono rinumerati rispettivamente come paragrafi (d) ed (e), ed un nuovo paragrafo (c) e' aggiunto all'articolo 4, redatto come segue: c) Il trasferimento di responsabilita' all'esercente di un altro impianto nucleare in conformita' ai paragrafi (a)(i) e (ii) e (b)(i) e (ii) del presente articolo puo' essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto. F. I paragrafi (b) e (d) dell'articolo 5 sono sostituiti dal seguente testo: b) Tuttavia, se un danno nucleare e' causato da un incidente nucleare sopravvenuto in un impianto nucleare e coinvolgente unicamente le sostanze nucleari che vi sono immagazzinate in corso di trasporto, l'esercente di questo impianto non e' responsabile quando un altro esercente o altra persona e' responsabile ai sensi dell'articolo 4. d) Se il danno nucleare comporta la responsabilita' di piu' esercenti in conformita' alla presente Convenzione, la loro responsabilita' e' solidale; tuttavia, quando tale responsabilita' risulta dal danno nucleare causato da un incidente nucleare che coinvolge sostanze nucleari in corso di trasporto, sia in un solo ed unico mezzo di trasporto sia, in caso di stoccaggio durante il trasporto, in un solo ed unico impianto nucleare, l'ammontare totale massimo della responsabilita' di tali esercenti e' pari al maggiore ammontare stabilito per uno qualsiasi di detti esercenti secondo l'articolo 7. In nessun caso, la responsabilita' di un esercente risultante da un incidente nucleare puo' superare l'ammontare stabilito, per quanto lo concerne, secondo l'articolo 7. G. I paragrafi (c), (e) e (g) dell'articolo 6 sono sostituiti dal seguente testo: c) i) Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la responsabilita': 1. di qualsiasi persona fisica, per danno nucleare causato da un incidente nucleare del quale l'esercente, in virtu' dell'articolo 3(a) o dell'articolo 9 non e' responsabile in base alla presente Convenzione e che risulti da un azione od omissione di tale persona fisica compiuta con l'intenzione di provocare un danno; 2. di una persona debitamente autorizzata ad esercire un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, per danno nucleare causato da un incidente nucleare, quando l'esercente non e' responsabile di questo danno ai sensi dell'articolo 4(a)(iii) o (b)(iii). ii) l'esercente non puo' essere considerato, fuori della presente Convenzione, responsabile di un danno nucleare causato da un incidente nucleare. e) Se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte o da grave negligenza della persona che ha subito il danno, ovvero da azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente, se il diritto nazionale lo contempla, puo' esonerare l'esercente in tutto o in parte dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona. g) Se l'esercente ha diritto di ricorso in qualsiasi misura, a termini del paragrafo (j) del presente articolo, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di ricorso, per la stessa qualsiasi misura, nei confronti dell'esercente ai sensi del paragrato (d) del presente articolo. H. L'alticolo 7 e' sostituito dal seguente testo: a) Ogni Parte Contraente deve prevedere nella sua legislazione che la responsabilita' dell'esercente per i danni nucleari causati da ciascun incidente nucleare non e' inferiore a 700 milioni di euro. b) Nonostante il paragrafo (a) del presente articolo e l'articolo 21 (c), una Parte Contraente puo', i) in considerazione della natura dell'impianto nucleare in causa e delle prevedibili conseguenze di un incidente che lo coinvolga, fissare un limite di responsabilita' meno elevato per tale impianto, senza tuttavia che l'ammontare in tal modo stabilito possa essere inferiore a 70 milioni di euro; ii) in considerazione della natura delle sostanze nucleari in causa e delle prevedibili conseguenze di un incidente che le coinvolga, fissare un limite di responsabilita' meno elevato per il trasporto di sostanze nucleari, senza tuttavia che l'ammontare in tal modo stabilito possa essere inferiore a 80 milioni di euro. c) Il risarcimento dei danni nucleari causati al mezzo di trasporto sul quale le sostanze nucleari in questione si trovano al momento dell'incidente nucleare, non puo' avere come effetto quello di ridurre la responsabilita' dell'esercente per gli altri danni nucleari sino ad un limite inferiore sia a 80 milioni di euro, sia ad un ammontare maggiore stabilito dalla legislazione di una Parte Contraente. d) I limiti di responsabilita' stabiliti in virtu' dei paragrafi (a) o (b) del presente articolo o dell'articolo 21(c) per la responsabilita' degli esercenti d'impianti nucleari situati sul territorio di una Parte Contraente, nonche' le disposizioni della legislazione di una Parte Contraente adottate ai sensi del paragrato (c) del presente articolo, si applicano alla responsabilita' di tali crescenti a prescindere dal luogo dell'incidente nucleare. e) Una Parte Contraente puo' subordinare il transito di sostanze nucleari attraverso il suo territorio alla condizione che il limite massimo di responsabilita' dell'esercente straniero in causa possa essere aumentato, qualora essa ritenga che tale limite non copre adeguatamente i rischi di un incidente nucleare durante questo transito. Tuttavia, il limite massimo cosi incrementato non puo' eccedere il limite massimo di responsabilita' degli esercenti d'impianti nucleari situati sul territorio di tale Parte Contraente. f) Le disposizioni del paragrafo (e) del presente articolo non si applicano: i) al trasporto in mare ove esista, ai sensi del diritto internazionale, un diritto di rifugio nei porti di tale Parte Contraente a seguito di un pericolo imminente, o un diritto di passaggio inoffensivo attraverso il suo territorio; ii) al trasporto aereo, ove esista, in forza di un accordo o del diritto internazionale, un diritto di sorvolo del territorio o di atterraggio sul territorio di detta Parte Contraente. g) Quando la presente Convenzione e' applicabile ad uno Stato non Contraente in conformita' all'articolo 2(a)(iv), ogni Parte Contraente puo' stabilire per danni nucleari limiti di responsabilita' meno elevati dei limiti minimi stabiliti in conformita' al presente articolo o all'articolo 21(c),sempre che questo Stato non conceda vantaggi di limiti equivalenti su base di reciprocita'. h) Gli interessi e le spese liquidati dal Tribunale in azioni legali di risarcimento ai sensi della presente Convenzione, non sono considerati risarcimento ai sensi della presente Convenzione e sono dovuti dall'esercente in aggiunta all'ammontare del risarcimento eventualmente dovuto in forza del presente articolo. i) Gli importi previsti nel presente articolo possono essere convertiti in valuta nazionale in cifra tonda. j) Ciascuna Parte Contraente prende le disposizioni necessarie affinche' le persone che hanno subito danni nucleari possano far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento. I. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente testo: a) Il diritto al risarcimento ai sensi della presente Convenzione e' soggetto a prescrizione o decadenza se l'azione non e' intentata, i) in caso di decesso o di danni alle persone, entro trent'anni a decorrere dalla data dell'incidente nucleare; ii) in caso di ogni altro danno nucleare, entro dieci anni a decorrere dalla data dell' incidente nucleare. b) La legislazione nazionale puo' tuttavia fissare un termine superiore a quelli di cui ai capoversi (i) o (ii) del paragrafo (a) precedente, se la Parte Contraente sul cui territorio e' situato l'impianto nucleare di cui l'esercente e' responsabile, ha adottato misure per coprire la responsabilita' dell'esercente riguardo alle azioni legali di risarcimento intentate dopo la scadenza dei termini di cui ai capoversi (i) o (ii) del paragrafo (a) precedente e durante il periodo piu' lungo eventualmente fissato dalla legislazione nazionale. c) Tuttavia, se un periodo piu' lungo e' previsto in conformita' al paragrafo (b) precedente, le azioni di risarcimento intentate durante questo periodo non possono in alcun caso pregiudicare il diritto al risarcimento, ai sensi della presente Convenzione, delle persone che hanno intentato dette azioni nei riguardi dell'esercente prima della scadenza, i) di un termine di trent'anni in caso di decesso o di danni alle persone; ii) di un termine di dieci anni in caso di ogni altro danno nucleare. d) La legislazione nazionale puo' stabilire un termine di prescrizione o di decadenza di almeno tre anni, a decorrere o dal momento in cui la persona lesa e' venuta a conoscenza del danno nucleare, o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, senza che i termini stabiliti in forza dei paragrafi (a) e (b) del presente articolo possano essere oltrepassati. e) Nei casi previsti all'articolo 13(f)(ii), non vi e' decadenza o prescrizione dell'azione legale di risarcimento se, entro i termini previsti ai paragrafi (a), (b) e (d) del presente articolo, i) un'azione legale e' stata intentata, prima che il Tribunale di cui all'articolo 17 abbia preso una decisione, dinanzi ad uno dei tribunali fra i quali detto Tribunale ha la scelta; se il Tribunale designa come tribunale competente un tribunale diverso da quello dinanzi al quale l'azione legale e' gia' stata intentata, esso puo' stabilire un termine entro il quale l'azione legale deve essere intentata dinanzi al tribunale competente in tal modo designato; oppure ii) e' stata introdotta un'istanza presso una Parte Contraente coinvolta, ai fini della designazione del tribunale competente ad opera del Tribunale, in conformita' all'articolo 13(f)(ii), e l'azione legale viene intentata dopo tale designazione nel termine eventualmente stabilito da detto Tribunale. f) Salvo disposizione contraria del diritto nazionale, una persona che ha subito un danno nucleare causato da un incidente nucleare e che ha intentato un'azione legale di risarcimento nei termini previsti dal presente articolo, puo' presentare una domanda complementare in caso di aggravamento del danno nucleare dopo la scadenza di questo termine, fintanto che non sia stata pronunciata una sentenza definitiva. J. L'articolo 9 e' sostituito dal seguente testo: L'esercente non e' responsabile dei danni nucleari causati da un incidente nucleare se questo incidente e' direttamente dovuto ad atti di conflitto armato, di ostilita', di guerra civile o d'insurrezione. K. L'articolo 10 e' sostituito dal seguente testo: a) Ogni esercente, per far fronte alla responsabilita' prevista dalla presente Convenzione, a concorrenza del limite finanziario stabilito in conformita' all'articolo 7(a) o 7(b) o all'articolo 21(c), e' tenuto ad avere e mantenere un'assicurazione o altra garanzia finanziaria corrispondente al tipo ed alle condizioni determinate dall'autorita' pubblica competente. b) Se la responsabilita' dell'esercente non e' limitata nel suo ammontare, la Parte Contraente sul cui territorio e' situato l'impianto nucleare di cui l'esercente e' responsabile, puo' fissare un limite alla garanzia finanziaria dell'esercente responsabile, a condizione che il limite in tal modo stabilito non sia inferiore all'importo di cui all'articolo 7(a) o 7(b). c) La Parte Contraente sul cui territorio e' situato l'impianto nucleare di cui l'esercente e' responsabile, provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto come a carico dell'esercente fornendo i fondi necessari qualora l'assicurazione o altra garanzia finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare tale risarcimento, fino a concorrenza di un ammontare che non puo' essere superiore all'ammontare di cui all'articolo 7(a) o all'articolo 21(c). d) L'assicuratore o ogni altra persona che abbia fornito una garanzia finanziaria, non puo' sospendere o annullare l'assicurazione o la garanzia finanziaria prevista ai paragrafi (a) o (b) del presente articolo, senza un preavviso di almeno due mesi dato per iscritto all'autorita' pubblica competente oppure, se tale assicurazione o altra garanzia finanziaria concernono un trasporto di sostanze nucleari, per tutta la durata di questo trasporto. e) Le somme provenienti dall'assicurazione, dalla riassicurazione o da un'altra garanzia finanziaria possono essere utilizzate solo per il risarcimento dei danni nucleari causati da un incidente nucleare. L. L'articolo 12 e' sostituito dal seguente testo: Il risarcimento pagabile in conformita' alla presente Convenzione, i premi assicurativi e di riassicurazione, nonche' le somme provenienti dall'assicurazione, dalla riassicurazione o da altra garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 10, nonche' gli interessi e i costi di cui all'articolo 7(h) sono liberamente trasferibili fra le zone monetarie delle Parti Contraenti. M. L'articolo 13 e' sostituito dal seguente testo: a) Salvo nei casi in cui il presente articolo disponga diversamente, i tribunali della Parte Contraente sul cui territorio e' avvenuto l'incidente nucleare sono i soli competenti a statuire sulle azioni legali intentate in forza degli articoli 3, 4 e 6(a). b) Quando un incidente nucleare si verifica nello spazio della zona economica esclusiva di una Parte Contraente o, se la suddetta zona non e' stata costituita, in uno spazio che non si estenderebbe al di la' dei confini di una zona economica esclusiva se tale zona fosse stata costituita, i tribunali di questa Parte sono i soli competenti, ai fini della presente Convenzione, per statuire sulle azioni legali relative al danno nucleare risultante da tale incidente, sempreche' la Parte Contraente coinvolta abbia notificato tale spazio al Segretario Generale dell'Organizzazione, prima dell'incidente nucleare. Nulla di quanto contenuto nel presente paragrafo puo' essere interpretato nel senso di autorizzare l'esercizio della competenza giurisdizionale o la delimitazione di una zona marittima in modo contrario al diritto marittimo internazionale. c) Quando l'incidente nucleare si verifica al di fuori del territorio delle Parti Contraenti o in uno spazio che non e' stato oggetto di notifica in conformita' al paragrafo (b) del presente articolo, o quando il luogo dell'incidente non puo' essere determinato con certezza, la competenza esclusiva spetta ai tribunali della Parte Contraente sul cui territorio e' situato l'impianto nucleare di cui l'esercente e' responsabile. d) Quando un incidente nucleare si veritica in uno spazio riguardo al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 17(d), la competenza spetta ai tribunali indicati, su richiesta di una Parte Contraente interessata, dal Tribunale di cui all'articolo 17 come i tribunali della Parte Contraente piu' direttamente colpita dall'incidente e danneggiata dalle conseguenze di quest'ultimo. e) Ne' l'esercizio della competenza giurisdizionale in forza del presente articolo, ne' la notifica di uno spazio effettuata in conformita' al paragrafo (b) del presente articolo creano diritti od obblighi o costituiscono un precedente per quanto concerne la delimitazione delle zone marittime fra Stati aventi coste opposte o adiacenti. f) Se i tribunali di piu' Parti Contraenti sono competenti ai sensi dei paragrati (a), (b) o (c) del presente articolo, la competenza e' attribuita, i) se l'incidente nucleare si e' verificato in parte fuori dal territorio di qualsiasi Parte Contraente, ed in parte sul territorio di una sola Parte Contraente, ai tribunali di quest'ultima Parte; ii) in qualsiasi altro caso, ai tribunali indicati a richiesta di una Parte Contraente interessata dal Tribunale di cui all'articolo 17, come i tribunali della Parte Contraente piu' direttamente colpita dall'incidente e danneggiata dalle conseguenze di quest'ultimo. g) La Parte Contraente i cui tribunali sono competenti adotta, per le azioni legali volte al risarcimento di danni nucleari, le disposizioni necessarie affinche': i) ogni Stato possa intentare un'azione legale per conto delle persone che hanno subito danni nucleari, che sono cittadini di questo Stato o che sono domiciliate o residenti sul suo territorio, e che vi hanno acconsentito; ii) ogni persona possa intentare un'azione legale per far valere, in forza della presente Convenzione, i diritti da essa acquisiti per surroga o cessione. h) La Parte Contraente i cui tribunali sono competenti in forza della presente Convenzione, prende i provvedimenti necessari affinche' un unico suo tribunale abbia competenza a statuire su un determinato incidente nucleare; i criteri di selezione di detto tribunale sono stabiliti dalla legislazione nazionale di detta Parte contraente. i) Se le sentenze pronunciate in contraddittorio o in contumacia dal tribunale competente, in forza delle disposizioni del presente articolo sono divenute esecutive secondo le leggi applicate da questo tribunale, esse divengono esecutive sul territorio di qualsiasi altra Parte Contraente non appena saranno state espletate le formalita' stabilite dalla Parte Contraente interessata. Non e' ammesso un riesame del merito del caso. Tale disposizione non si applica alle sentenze che sono solo provvisoriamente esecutive, j) Se un' azione legale ai fini del risarcimento e' intentata contro una Parte Contraente in forza della presente Convenzione, tale Parte Contraente non puo' invocare la sua immunita' dalla giurisdizione dinanzi al tribunale competente ai sensi del presente articolo, salvo per quanto concerne le misure di esecuzione. N. Il paragrafo (b) dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente testo: b) Per "diritto nazionale" e "legislazione nazionale" s'intende il diritto o la legislazione nazionale del tribunale avente competenza, ai sensi della presente Convenzione, a statuire sulle azioni legali risultanti da un incidente nucleare, ad esclusione delle norme relative ai conflitti di leggi, concernenti dette azioni. Il diritto o la legislazione anzidetti sono applicabili in ordine a tutte le questioni di merito e di procedura non specificamente disciplinate dalla presente Convenzione. O. Il paragrafo (b) dell'articolo 15 e' sostituito dal seguente testo: b) Per la parte di danni nucleari il cui risarcimento risultasse superiore all'ammontare di 700 milioni di euro previsto all'articolo 7(a), l'applicazione delle relative misure, a prescindere dalla loro forma, puo' avvenire in base a condizioni fissate in deroga alle norme della presente Convenzione. P. All'articolo 16 e' aggiunto un nuovo articolo 16bis avente il seguente testo. Articolo 16bis La presente Convenzione non pregiudica il diritti e gli obblighi di alcuna Parte Contraente secondo le norme generali del diritto pubblico internazionale, Q. L'articolo 17 e' sostituito dal seguente testo: a) Nel caso di una controversia fra due o piu' Parti Contraenti, relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti interessate si consulteranno in vista di dirimere tale controversia per via negoziale o con altre modalita' di conciliazione amichevole. b) Se una controversia di cui al paragrafo (a) non e' risolta nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia e' stata constatata da una delle parti interessate, le Parti Contraenti si riuniranno per assistere le parti interessate nel raggiungere una conciliazione amichevole. c) Se la controversia non si risolve nei tre mesi successivi alla data in cui le Parti Contraenti si sono riunite in conformita' al paragrafo (b), tale controversia, su richiesta di una qualsiasi delle Parti interessate, sara' sottoposta al Tribunale Europeo per l'Energia Nucleare istituito dalla Convenzione del 20 dicembre 1957, per l'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare. d) Le controversie relative alla delimitazione delle zone marittime non rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. R. L'articolo 18 e' sostituito dal seguente testo: a) Riserve vertenti su una o piu' disposizioni della presente Convenzione possono essere formulate in qualsiasi momento prima della ratifica, dell'accettazione dell'approvazione o dell'adesione alla presente Convenzione, oppure prima della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 23 per quanto riguarda il territorio o i territori indicati nella notifica; tali riserve sono ammissibili solo se i loro termini sono stati espressamente accettati dai Firmatari. b) L'accettazione di un Firmatario non e' richiesta se quest'ultimo non ha esso stesso ratificato, accettato o approvato la presente Convenzione entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la notifica della riserva gli e' stata comunicata dal Segretario Generale dell'Organizzazione in conformita' all'articolo 24. c) Ogni riserva accettata in conformita' al presente articolo puo' essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione. S. L'articolo 19 e' sostituito dal seguente testo: a) La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione. b) La presente Convenzione entrera' in vigore non appena almeno cinque dei Firmatari avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Per ogni Firmatario il quale la ratifica, l'accetta o l'approva successivamente, la presente Convenzione entrera' in vigore non appena quest'ultimo avra' depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. T. L'articolo 20 e' sostituito dal seguente testo: Le modifiche alla presente Convenzione sono adottate di comune accordo fra tutte le Parti Contraenti. Esse entreranno in vigore quando saranno state ratificate, accettate o approvate da due terzi delle Parti Contraenti. Per ciascuna Parte Contraente che le ratitichera', le accettera' o le approvera' successivamente, tali modifiche entreranno in vigore alla data di tale ratifica, accettazione o approvazione. U. Un nuovo paragrafo (c) e' aggiunto all'articolo 21, redatto come segue: c) Nonostante l'articolo 7(a), quando il Governo di un Paese non Firmatario della presente Convenzione vi aderisce dopo il 1° gennaio 1999, esso puo' prevedere nella sua legislazione che la responsabilita' dell'esercente per danni nucleari causati da ciascun incidente nucleare sia limitata, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di adozione del Protocollo del 12 febbraio 2004 emendativo della presente Convenzione, ad un ammontare transitorio non inferiore a 350 milioni di euro per quanto concerne un incidente nucleare avvenuto in quel periodo. V. Il paragrafo (c) dell'articolo 22 e' rinumerato come (d) ed un nuovo paragrafo (c) e' aggiunto a detto articolo, formulato come segue: c) Le Parti Contraenti si consulteranno, allo scadere di ciascun periodo di cinque anni successivamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, riguardo a tutti i problemi d'interesse comune sollevati dall'applicazione della presente Convenzione, ed in particolare sull'opportunita' di incrementare i limiti di responsabilita' e di garanzia finanziaria. W. Il paragrafo (b) dell'articolo 23 e' sostituito dal seguente testo: b) Ogni Firmatario o Parte Contraente puo', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione, o dell'adesione alla stessa, o successivamente in qualsiasi momento, segnalare con notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione che la presente Convenzione si applica a quelli fra i suoi territori, compresi i territori di cui la Parte Contraente cura le relazioni internazionali, ai quali la Convenzione stessa non e' applicabile in forza del paragrafo (a) del presente articolo e che sono indicati nella notifica. Questa puo' essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio ivi indicato, con un preavviso di un anno indirizzato al Segretario Generale dell'Organizzazione. X. L'articolo 24 e' sostituito dal seguente testo: Il Segretario Generale dell'Organizzazione comunichera' a tutti i Firmatari ed ai Governi che hanno aderito alla Convenzione la ricezione degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione e di recesso, nonche' le notifiche effettuate in forza degli articoli l3(b) e 23, nonche' le decisioni adottate dal Comitato Direttivo ai sensi dell'articolo 1(a)(ii), 1(a)(iii), e 1(b). Esso notifichera' loro anche la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il testo delle modifiche adottate e la data di entrata in vigore di tali notifiche, nonche' le riserve presentate secondo l'articolo 18. Y. Il termine "danno" e' sostituito dai termini "danno nucleare" nei seguenti articoli: Articolo 4(a) e (b) Articolo 5(a) e (c) Articolo 6(a), (b), (d), (f) e (h) Z. Nella prima frase dell'articolo 4 del testo francese, la parola "stoccaggio" e' sostituita dalla parola "immagazzinaggio" e in questo stesso articolo, la parola "trasportate" e' sostituito dalle parole "in corso di trasporto". Nel paragrafo (h) dell'articolo 6 del testo inglese, la parola "workmen's" deve essere sostituito dalla parola "workers"'. AA. L'Allegato II della Convenzione e' soppresso. II a) Le disposizioni del presente Protocollo costituiscono per le Parti Contraenti dello stesso parte integrante della Convenzione sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, come modificata dal Protocollo Addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982 (nel seguito denominata la "Convenzione"), che sara' quindi nota come la "Convenzione sulla responsabilita' civile nucleare del 29 luglio 1960, come modificata dal Protocollo Addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004". b) Il Protocollo sara' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. c) I Firmatari del presente Protocollo che hanno gia' ratificato o aderito alla Convenzione esprimono la loro intenzione di ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo il piu' presto possibile. Gli altri firmatari del presente Protocollo s'impegnano a ratificarlo, accettarlo o approvarlo contestualmente alla loro ratifica della Convenzione. d) Il presente Protocollo e' aperto all'adesione in accordo con le disposizioni dell'articolo 21 della Convenzione. L'adesione alla Convenzione sara' accettata solo se accompagnata da adesione al presente Protocollo. e) Il presente Protocollo entrera' in vigore in conformita' alle disposizioni dell'articolo 20 della Convenzione. f) Il Segretario Generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico notifichera' a tutti i Firmatari e ai Governi che aderiscono la ricezione di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo. Parte di provvedimento in formato grafico