(Protocollo A)
 
                             PROTOCOLLO 
EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITA'
CIVILE NEL  CAMPO  DELL'ENERGIA  NUCLEARE,  EMENDATA  DAL  PROTOCOLLO
ADDIZIONALE DEL 28 GENNAIO 1964 E DAL PROTOCOLLO DEL 16 NOVEMBRE 1982 
 
  I GOVERNI del Regno del  Belgio,  del  Regno  di  Danimarca,  della
Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della  Repubblica
Ellenica, della Repubblica Federale  di  Germania,  della  Repubblica
Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno
Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord,  della   Repubblica
Portoghese, della Repubblica di Slovenia, del Regno  di  Spagna,  del
Regno di Svezia, della Confederazione  Svizzera  e  della  Repubblica
Turca; 
  RITENENDO   AUSPICABILE    modificare    la    Convenzione    sulla
Responsabilita' civile nel campo dell'energia  nucleare,  conclusa  a
Parigi il 29 luglio 1960 nell'ambito dell'Organizzazione Europea  per
la  Cooperazione  Economica,   divenuta   l'Organizzazione   per   la
Cooperazione e per  lo  Sviluppo  Economico  (di  seguito  denominata
"Organizzazione"), emendata  dal  Protocollo  addizionale  firmato  a
Parigi il 28 gennaio 1964, e dal Protocollo firmato a  Parigi  il  16
novembre 1982; 
  HANNO CONVENUTO quanto segue: 
 
                                 I. 
  La Convenzione sulla responsabilita' civile nel campo  dell'energia
nucleare del 29 luglio 1960, come emendata dal Protocollo addizionale
del 28 gennaio 1964, e  dal  Protocollo  del  16  novembre  1982,  e'
modificata come segue: 
  A. I capoversi (i) e (ii) del paragrafo (a)  dell'articolo  1  sono
sostituiti dal seguente testo: 
    i) "Incidente nucleare" significa qualsiasi fatto  o  successione
di fatti aventi la stessa origine che abbiano causato danni nucleari. 
    ii) "Impianto nucleare" significa i  reattori,  ad  eccezione  di
quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per  la
preparazione o la fabbricazione di sostanze  nucleari;  gli  impianti
per la  separazione  degli  isotopi  di  combustibili  nucleari,  gli
impianti per il riprocessamento di combustibili  nucleari  irradiati;
gli  impianti  d'immagazzinamento   delle   sostanze   nucleari,   ad
esclusione dello stoccaggio di tali sostanze  durante  il  trasporto;
gli impianti destinati allo smaltimento di  sostanze  nucleari;  ogni
reattore, stabilimento o impianto in corso di messa fuori  esercizio,
nonche'  ogni  altro  impianto  in  cui  sono  detenuti  combustibili
nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi,e che sia di volta in volta
designato   dal   Comitato   Direttivo   per    l'Energia    Nucleare
dell'Organizzazione (di seguito denominato "Comitato di  Direzione");
ogni Parte Contraente puo' decidere che due o piu' impianti  nucleari
aventi il medesimo esercente e che  si  trovino  sullo  stesso  sito,
nonche' ogni altro  impianto  su  questo  sito,  dove  sono  detenuti
combustibili nucleari  o  prodotti  o  rifiuti  radioattivi,  saranno
considerati alla stregua di un unico impianto nucleare. 
  B. Quattro nuovi capoversi (vii), (viii), (ix) e (x) sono  aggiunti
al paragrafo (a) dell'articolo 1, come segue: 
    vii) "Danno nucleare" significa, 
      1. qualsiasi decesso o danno alle persone; 
      2. ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni; 
      e,  per  ciascuna  delle  seguenti  categorie,   nella   misura
determinata dal diritto del tribunale competente, 
      3. qualsiasi perdita economica risultante da una perdita  o  da
un danno di cui ai capoversi 1 o 2  precedenti,  sempreche'  non  sia
incluso in questi capoversi, se  e'  subito  da  una  persona  avente
titolo per chiedere il risarcimento di tale perdita o danno; 
      4. il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato,
salvo  che  tale  degrado  sia  irrisorio,  se   tali   misure   sono
effettivamente prese o devono esserlo e  nella  misura  in  cui  tale
costo non sia incluso nel capoverso 2 precedente; 
      5.  qualsiasi  mancato  guadagno  collegato  con  un  interesse
economico  diretto  in  qualsiasi  uso  o  godimento   dell'ambiente,
risultante da un importante degrado di  tale  ambiente  e  sempreche'
tale mancato guadagno non sia incluso nel capoverso 2 precedente; 
      6. Il costo delle misure preventive e di ogni altra  perdita  o
danno causato da tali misure, 
      trattandosi dei capoversi da 1 a 5 di cui sopra,  nella  misura
in cui  la  perdita  o  il  danno  derivi  o  risulti  da  radiazioni
ionizzanti  emesse  da  qualsiasi  sorgente  di  radiazioni   situata
all'interno di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari
o da prodotti o rifiuti radioattivi che si  trovino  in  un  impianto
nucleare, o emesse da sostanze nucleari che provengano da un impianto
nucleare o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che  la
perdita o il danno  risulti  dalle  proprieta'  radioattive  di  tali
materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla  combinazione  di
queste proprieta' con  le  proprieta'  tossiche,  esplosive  o  altre
proprieta' pericolose di tali materie. 
    viii) "Misure  di  reintegro"  significa  tutti  i  provvedimenti
ragionevoli  approvati  dalle  autorita'   competenti   della   Parte
Contraente in cui le misure vengono prese e che mirano a  reintegrare
o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o  distrutti,  o
ad introdurre, quando cio' sia  ragionevole,  l'equivalente  di  tali
componenti nell'ambiente. La legislazione della Parte  Contraente  in
cui il danno  nucleare  e'  subito,  determina  chi  e'  abilitato  a
prendere tali provvedimenti. 
    ix)  "Misure  preventive"   significa   tutti   i   provvedimenti
ragionevoli, da  chiunque  adottati  dopo  la  sopravvenienza  di  un
incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave ed
imminente di danno nucleare, per prevenire  o  ridurre  al  minimo  i
danni nucleari di cui ai capoversi (a)(vii) da 1  a  5,  fatta  salva
l'approvazione delle autorita' competenti, se cio' e' richiesto dalla
legislazione  della  Parte  Contraente  dove  le  misure  sono  state
adottate. 
    x)  "Misure  ragionevoli"   significa   tutti   i   provvedimenti
considerati  adeguati  e  proporzionati  dal  diritto  del  tribunale
competente in considerazione di tutte le circostanze, ad esempio: 
      1. natura ed ampiezza del danno nucleare subito oppure, in caso
di misure preventive, natura ed ampiezza del rischio di tale danno; 
      2. grado di probabilita', nel momento in cui queste misure sono
adottate, che esse siano efficaci; 
      3. relative conoscenze scientifiche e tecniche. 
  C. L'articolo 2 e' sostituito dal seguente testo: 
  a) La presente Convenzione si applica ai danni nucleari subiti  sul
territorio o in qualsiasi zona marittima stabilita in conformita'  al
diritto internazionale ovvero, eccetto  che  sul  territorio  di  uno
Stato non-Contraente non indicato ai capoversi da  (ii)  a  (iv)  del
presente  paragrafo,  a  bordo  di  una  nave  o  di  un  aereomobile
immatricolato, 
    i) di una Parte Contraente; 
    ii)  di  uno  Stato   non-Contraente   il   quale,   al   momento
dell'incidente nucleare, e' Parte  Contraente  della  Convenzione  di
Vienna relativa alla  responsabilita'  civile  in  materia  di  danni
nucleari del 21 maggio 1963 ed ogni  successivo  emendamento  a  tale
Convenzione che sia in vigore  per  detta  Parte,  e  del  Protocollo
Comune relativo all'applicazione della Convenzione di Vienna e  della
Convenzione di Parigi del 21 settembre 1988, a patto tuttavia che  la
Parte Contraente della Convenzione di Parigi sul  cui  territorio  e'
situato l'impianto nucleare dell'esercente  responsabile,  sia  Parte
Contraente di tale Protocollo Comune; 
    iii)  di  uno  Stato  non-Contraente   il   quale,   al   momento
dell'incidente  nucleare,  non  ha  un  impianto  nucleare  sul   suo
territorio o  in  qualsiasi  zona  marittima  da  esso  stabilita  in
conformita' al diritto internazionale; 
    iv) di ogni altro Stato non-Contraente nel quale sia  in  vigore,
al momento dell'incidente nucleare, una  legislazione  relativa  alla
responsabilita' nucleare che concede vantaggi equivalenti su base  di
reciprocita' e che si  basi  su  principi  identici  a  quelli  della
presente Convenzione, ivi compresa fra  l'altro,  la  responsabilita'
oggettiva dell'esercente responsabile, la  responsabilita'  esclusiva
dell'esercente o disposizioni aventi il medesimo effetto, l'esclusiva
competenza di una unica giurisdizione, un pari trattamento  di  tutte
le vittime di un incidente nucleare, il riconoscimento e l'esecuzione
delle sentenze, il libero trasferimento di  indennizzo,  interessi  e
spese, 
  b) Nulla nel presente articolo pregiudica la facolta' di una  Parte
Contraente,  sul  cui  territorio  e'  situato  l'impianto   nucleare
dell'esercente responsabile, di prevedere nella sua  legislazione  un
campo  di  applicazione  piu'  ampio  in  relazione   alla   presente
Convenzione. 
  D. L'articolo 3 e' sostituito dal seguente testo: 
  a)  L'esercente  di  un  impianto  nucleare  e'   responsabile   in
conformita' alla presente Convenzione di qualsiasi danno nucleare  ad
esclusione: 
    i) dei danni causati allo stesso  impianto  nucleare  e  ad  ogni
altro impianto nucleare anche in corso di costruzione, che  si  trovi
sul sito dove e' installato quell'impianto; 
    ii) dei danni ai beni che si trovino su quello stesso sito e  che
siano o debbano essere utilizzati in connessione con uno o l'altro di
quegli impianti, 
  qualora risulti che il danno e' causato da  un  incidente  nucleare
avvenuto in uno di tali impianti o che  coinvolge  sostanze  nucleari
provenienti  da  tali   impianti,   fatte   salve   le   disposizioni
dell'articolo 4. 
  b)  Quando  danni  nucleari  sono  causati  congiuntamente  da   un
incidente  nucleare  e  da  un  incidente  diverso  da  un  incidente
nucleare, il danno nucleare  causato  da  questo  secondo  incidente,
nella misura in cui non puo' essere separato con certezza  dal  danno
nucleare causato dall'incidente nucleare, e' considerato  come  danno
causato da quest'ultimo incidente. Se il danno  nucleare  e'  causato
congiuntamente  da  un  incidente  nucleare  e  da  un'emissione   di
radiazioni ionizzanti che non e' prevista dalla presente Convenzione,
nessuna disposizione della presente Convenzione potra' limitare o  in
altro modo pregiudicare la responsabilita' di qualsiasi persona,  per
quanto concerne tale emissione di radiazioni ionizzanti. 
  E.  I  paragrafi  (c)  e  (d)  dell'articolo  4   sono   rinumerati
rispettivamente come paragrafi (d) ed (e), ed un nuovo paragrafo  (c)
e' aggiunto all'articolo 4, redatto come segue: 
  c) Il trasferimento di responsabilita' all'esercente  di  un  altro
impianto nucleare in conformita' ai paragrafi (a)(i) e (ii) e  (b)(i)
e (ii) del presente articolo puo' essere effettuato  solo  se  questo
esercente ha un interesse economico diretto  riguardo  alle  sostanze
nucleari in corso di trasporto. 
  F. I paragrafi (b)  e  (d)  dell'articolo  5  sono  sostituiti  dal
seguente testo: 
  b) Tuttavia, se un  danno  nucleare  e'  causato  da  un  incidente
nucleare  sopravvenuto  in  un  impianto  nucleare   e   coinvolgente
unicamente le sostanze nucleari che vi sono immagazzinate in corso di
trasporto, l'esercente di questo impianto non e' responsabile  quando
un  altro  esercente  o  altra  persona  e'  responsabile  ai   sensi
dell'articolo 4. 
  d) Se  il  danno  nucleare  comporta  la  responsabilita'  di  piu'
esercenti  in  conformita'  alla  presente   Convenzione,   la   loro
responsabilita' e' solidale; tuttavia,  quando  tale  responsabilita'
risulta dal danno nucleare  causato  da  un  incidente  nucleare  che
coinvolge sostanze nucleari in corso di trasporto, sia in un solo  ed
unico mezzo di trasporto  sia,  in  caso  di  stoccaggio  durante  il
trasporto, in un solo ed unico impianto nucleare, l'ammontare  totale
massimo della responsabilita' di tali esercenti e' pari  al  maggiore
ammontare stabilito per uno  qualsiasi  di  detti  esercenti  secondo
l'articolo 7. In nessun caso,  la  responsabilita'  di  un  esercente
risultante  da  un  incidente  nucleare  puo'  superare   l'ammontare
stabilito, per quanto lo concerne, secondo l'articolo 7. 
  G. I paragrafi (c), (e) e (g) dell'articolo 6 sono  sostituiti  dal
seguente testo: 
  c) i) Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la
responsabilita': 
       1. di qualsiasi persona fisica, per danno nucleare causato  da
un incidente nucleare del quale l'esercente, in virtu'  dell'articolo
3(a) o dell'articolo 9 non e'  responsabile  in  base  alla  presente
Convenzione e che risulti da un azione od omissione di  tale  persona
fisica compiuta con l'intenzione di provocare un danno; 
      2. di  una  persona  debitamente  autorizzata  ad  esercire  un
reattore facente parte di un mezzo di trasporto, per  danno  nucleare
causato  da  un  incidente  nucleare,  quando  l'esercente   non   e'
responsabile di questo  danno  ai  sensi  dell'articolo  4(a)(iii)  o
(b)(iii). 
     ii)  l'esercente  non  puo'  essere  considerato,  fuori   della
presente Convenzione, responsabile di un danno nucleare causato da un
incidente nucleare. 
  e)  Se  l'esercente  dimostra  che  il   danno   nucleare   risulta
interamente o in parte o da grave negligenza  della  persona  che  ha
subito il danno, ovvero da  azione  od  omissione  di  detta  persona
intesa a provocare il danno, il tribunale competente, se  il  diritto
nazionale lo contempla, puo' esonerare  l'esercente  in  tutto  o  in
parte dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona. 
  g) Se l'esercente ha diritto di  ricorso  in  qualsiasi  misura,  a
termini del paragrafo (j) del presente  articolo,  nei  confronti  di
qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di ricorso, per  la  stessa
qualsiasi misura, nei confronti dell'esercente ai sensi del paragrato
(d) del presente articolo. 
  H. L'alticolo 7 e' sostituito dal seguente testo: 
  a) Ogni Parte Contraente deve prevedere nella sua legislazione  che
la responsabilita' dell'esercente per i  danni  nucleari  causati  da
ciascun incidente nucleare non e' inferiore a 700 milioni di euro. 
  b) Nonostante il paragrafo (a) del presente articolo  e  l'articolo
21 (c), una Parte Contraente puo', 
    i) in considerazione della natura dell'impianto nucleare in causa
e delle prevedibili conseguenze di un  incidente  che  lo  coinvolga,
fissare un limite di responsabilita' meno elevato per tale  impianto,
senza tuttavia che l'ammontare in tal  modo  stabilito  possa  essere
inferiore a 70 milioni di euro; 
    ii) in considerazione della natura  delle  sostanze  nucleari  in
causa  e  delle  prevedibili  conseguenze  di  un  incidente  che  le
coinvolga, fissare un limite di responsabilita' meno elevato  per  il
trasporto di sostanze nucleari, senza tuttavia che l'ammontare in tal
modo stabilito possa essere inferiore a 80 milioni di euro. 
  c) Il risarcimento dei danni nucleari causati al mezzo di trasporto
sul quale le sostanze nucleari in questione  si  trovano  al  momento
dell'incidente nucleare,  non  puo'  avere  come  effetto  quello  di
ridurre  la  responsabilita'  dell'esercente  per  gli  altri   danni
nucleari sino ad un limite inferiore sia a 80 milioni di euro, sia ad
un ammontare maggiore  stabilito  dalla  legislazione  di  una  Parte
Contraente. 
  d) I limiti di responsabilita' stabiliti in  virtu'  dei  paragrafi
(a) o  (b)  del  presente  articolo  o  dell'articolo  21(c)  per  la
responsabilita'  degli  esercenti  d'impianti  nucleari  situati  sul
territorio di una Parte Contraente,  nonche'  le  disposizioni  della
legislazione di una Parte Contraente adottate ai sensi del  paragrato
(c) del presente articolo, si applicano alla responsabilita' di  tali
crescenti a prescindere dal luogo dell'incidente nucleare. 
  e) Una Parte Contraente puo' subordinare il  transito  di  sostanze
nucleari attraverso il suo territorio alla condizione che  il  limite
massimo di responsabilita' dell'esercente straniero  in  causa  possa
essere aumentato, qualora essa ritenga  che  tale  limite  non  copre
adeguatamente i  rischi  di  un  incidente  nucleare  durante  questo
transito. Tuttavia, il limite  massimo  cosi  incrementato  non  puo'
eccedere  il  limite  massimo  di  responsabilita'  degli   esercenti
d'impianti nucleari situati sul territorio di tale Parte Contraente. 
  f) Le disposizioni del paragrafo (e) del presente articolo  non  si
applicano: 
    i) al  trasporto  in  mare  ove  esista,  ai  sensi  del  diritto
internazionale, un  diritto  di  rifugio  nei  porti  di  tale  Parte
Contraente a seguito di  un  pericolo  imminente,  o  un  diritto  di
passaggio inoffensivo attraverso il suo territorio; 
    ii) al trasporto aereo, ove esista, in forza di un accordo o  del
diritto internazionale, un diritto di sorvolo  del  territorio  o  di
atterraggio sul territorio di detta Parte Contraente. 
  g) Quando la presente Convenzione e' applicabile ad uno  Stato  non
Contraente  in  conformita'   all'articolo   2(a)(iv),   ogni   Parte
Contraente   puo'   stabilire   per   danni   nucleari   limiti    di
responsabilita'  meno  elevati  dei  limiti   minimi   stabiliti   in
conformita' al presente  articolo  o  all'articolo  21(c),sempre  che
questo Stato non conceda vantaggi di limiti equivalenti  su  base  di
reciprocita'. 
  h) Gli interessi e le  spese  liquidati  dal  Tribunale  in  azioni
legali di risarcimento ai sensi della presente Convenzione, non  sono
considerati risarcimento ai sensi della presente Convenzione  e  sono
dovuti dall'esercente  in  aggiunta  all'ammontare  del  risarcimento
eventualmente dovuto in forza del presente articolo. 
  i) Gli  importi  previsti  nel  presente  articolo  possono  essere
convertiti in valuta nazionale in cifra tonda. 
  j) Ciascuna Parte  Contraente  prende  le  disposizioni  necessarie
affinche' le persone che hanno  subito  danni  nucleari  possano  far
valere i loro  diritti  ad  un  risarcimento  senza  dover  intentare
procedimenti separati a seconda dell'origine dei  fondi  destinati  a
tale risarcimento. 
  I. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente testo: 
  a) Il diritto al risarcimento ai sensi della  presente  Convenzione
e' soggetto a prescrizione o decadenza se l'azione non e' intentata, 
    i) in caso di decesso o di danni alle persone, entro trent'anni a
decorrere dalla data dell'incidente nucleare; 
    ii) in caso di ogni altro danno  nucleare,  entro  dieci  anni  a
decorrere dalla data dell' incidente nucleare. 
  b) La legislazione  nazionale  puo'  tuttavia  fissare  un  termine
superiore a quelli di cui ai capoversi (i) o (ii) del  paragrafo  (a)
precedente, se la Parte Contraente  sul  cui  territorio  e'  situato
l'impianto nucleare di cui l'esercente e' responsabile,  ha  adottato
misure per coprire la responsabilita'  dell'esercente  riguardo  alle
azioni legali di risarcimento intentate dopo la scadenza dei  termini
di cui ai capoversi (i) o (ii) del paragrafo (a) precedente e durante
il  periodo  piu'  lungo  eventualmente  fissato  dalla  legislazione
nazionale. 
  c) Tuttavia, se un periodo piu' lungo e' previsto in conformita' al
paragrafo (b) precedente, le azioni di risarcimento intentate durante
questo periodo non possono in alcun caso pregiudicare il  diritto  al
risarcimento, ai sensi della presente Convenzione, delle persone  che
hanno intentato dette azioni nei riguardi dell'esercente prima  della
scadenza, 
    i) di un termine di trent'anni in caso di decesso o di danni alle
persone; 
    ii) di un termine di dieci anni  in  caso  di  ogni  altro  danno
nucleare. 
  d)  La  legislazione  nazionale  puo'  stabilire  un   termine   di
prescrizione o di decadenza di almeno tre anni,  a  decorrere  o  dal
momento in cui la persona lesa  e'  venuta  a  conoscenza  del  danno
nucleare, o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente  essere
venuta a conoscenza del danno e  dell'esercente  responsabile,  senza
che i termini stabiliti in forza dei paragrafi (a) e (b) del presente
articolo possano essere oltrepassati. 
  e) Nei casi previsti all'articolo 13(f)(ii), non vi e' decadenza  o
prescrizione dell'azione legale di risarcimento se, entro  i  termini
previsti ai paragrafi (a), (b) e (d) del presente articolo, 
    i) un'azione legale e' stata intentata, prima che il Tribunale di
cui all'articolo 17 abbia preso una decisione,  dinanzi  ad  uno  dei
tribunali fra i quali detto Tribunale ha la scelta; se  il  Tribunale
designa come tribunale competente  un  tribunale  diverso  da  quello
dinanzi al quale l'azione legale e' gia' stata intentata,  esso  puo'
stabilire un termine entro  il  quale  l'azione  legale  deve  essere
intentata dinanzi al tribunale  competente  in  tal  modo  designato;
oppure 
    ii) e' stata introdotta un'istanza presso  una  Parte  Contraente
coinvolta, ai fini della designazione  del  tribunale  competente  ad
opera  del  Tribunale,  in  conformita'  all'articolo  13(f)(ii),   e
l'azione legale viene intentata dopo tale  designazione  nel  termine
eventualmente stabilito da detto Tribunale. 
  f) Salvo disposizione contraria del diritto nazionale, una  persona
che ha subito un danno nucleare causato da un  incidente  nucleare  e
che  ha  intentato  un'azione  legale  di  risarcimento  nei  termini
previsti  dal  presente  articolo,  puo'   presentare   una   domanda
complementare in caso di aggravamento  del  danno  nucleare  dopo  la
scadenza di questo termine, fintanto che non  sia  stata  pronunciata
una sentenza definitiva. 
  J. L'articolo 9 e' sostituito dal seguente testo: 
  L'esercente non e' responsabile dei danni nucleari  causati  da  un
incidente nucleare se questo incidente e' direttamente dovuto ad atti
di conflitto armato, di ostilita', di guerra civile o d'insurrezione. 
  K. L'articolo 10 e' sostituito dal seguente testo: 
  a) Ogni esercente, per far  fronte  alla  responsabilita'  prevista
dalla presente Convenzione,  a  concorrenza  del  limite  finanziario
stabilito in conformita' all'articolo  7(a)  o  7(b)  o  all'articolo
21(c), e' tenuto  ad  avere  e  mantenere  un'assicurazione  o  altra
garanzia  finanziaria  corrispondente  al  tipo  ed  alle  condizioni
determinate dall'autorita' pubblica competente. 
  b) Se la responsabilita' dell'esercente non  e'  limitata  nel  suo
ammontare,  la  Parte  Contraente  sul  cui  territorio  e'   situato
l'impianto nucleare di cui l'esercente e' responsabile, puo'  fissare
un limite alla garanzia finanziaria  dell'esercente  responsabile,  a
condizione che il limite in tal  modo  stabilito  non  sia  inferiore
all'importo di cui all'articolo 7(a) o 7(b). 
  c) La Parte Contraente sul cui  territorio  e'  situato  l'impianto
nucleare di cui l'esercente e' responsabile,  provvede  al  pagamento
del risarcimento del  danno  nucleare,  riconosciuto  come  a  carico
dell'esercente fornendo i fondi necessari qualora  l'assicurazione  o
altra garanzia finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare
tale risarcimento, fino a concorrenza di un ammontare  che  non  puo'
essere  superiore  all'ammontare   di   cui   all'articolo   7(a)   o
all'articolo 21(c). 
  d) L'assicuratore o  ogni  altra  persona  che  abbia  fornito  una
garanzia finanziaria, non puo' sospendere o annullare l'assicurazione
o la garanzia  finanziaria  prevista  ai  paragrafi  (a)  o  (b)  del
presente articolo, senza un preavviso di almeno  due  mesi  dato  per
iscritto  all'autorita'   pubblica   competente   oppure,   se   tale
assicurazione o altra garanzia finanziaria concernono un trasporto di
sostanze nucleari, per tutta la durata di questo trasporto. 
  e) Le somme provenienti dall'assicurazione, dalla riassicurazione o
da un'altra garanzia finanziaria possono essere utilizzate  solo  per
il risarcimento dei danni nucleari causati da un incidente nucleare. 
  L. L'articolo 12 e' sostituito dal seguente testo: 
  Il risarcimento pagabile in conformita' alla presente  Convenzione,
i  premi  assicurativi  e  di  riassicurazione,  nonche'   le   somme
provenienti dall'assicurazione,  dalla  riassicurazione  o  da  altra
garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 10, nonche' gli interessi
e i costi di cui all'articolo 7(h) sono liberamente trasferibili  fra
le zone monetarie delle Parti Contraenti. 
  M. L'articolo 13 e' sostituito dal seguente testo: 
  a)  Salvo  nei  casi  in  cui   il   presente   articolo   disponga
diversamente, i tribunali della Parte Contraente sul  cui  territorio
e' avvenuto l'incidente nucleare sono i soli  competenti  a  statuire
sulle azioni legali intentate in forza degli articoli 3, 4 e 6(a). 
  b) Quando un incidente nucleare si verifica nello spazio della zona
economica esclusiva di una Parte Contraente o, se  la  suddetta  zona
non e' stata costituita, in uno spazio che non si estenderebbe al  di
la' dei confini di una zona economica esclusiva se  tale  zona  fosse
stata costituita, i tribunali di questa Parte sono i soli competenti,
ai fini della presente Convenzione, per statuire sulle azioni  legali
relative al danno nucleare risultante da tale  incidente,  sempreche'
la  Parte  Contraente  coinvolta  abbia  notificato  tale  spazio  al
Segretario   Generale   dell'Organizzazione,   prima   dell'incidente
nucleare. Nulla di  quanto  contenuto  nel  presente  paragrafo  puo'
essere  interpretato  nel  senso  di  autorizzare  l'esercizio  della
competenza giurisdizionale o la delimitazione di una  zona  marittima
in modo contrario al diritto marittimo internazionale. 
  c)  Quando  l'incidente  nucleare  si  verifica  al  di  fuori  del
territorio delle Parti Contraenti o in uno spazio che  non  e'  stato
oggetto di notifica in conformita'  al  paragrafo  (b)  del  presente
articolo,  o  quando  il  luogo  dell'incidente   non   puo'   essere
determinato con certezza, la competenza esclusiva spetta ai tribunali
della Parte Contraente  sul  cui  territorio  e'  situato  l'impianto
nucleare di cui l'esercente e' responsabile. 
  d) Quando un incidente nucleare si veritica in uno spazio  riguardo
al  quale  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  17(d),  la
competenza spetta ai tribunali indicati, su richiesta  di  una  Parte
Contraente interessata, dal Tribunale di cui all'articolo 17  come  i
tribunali  della   Parte   Contraente   piu'   direttamente   colpita
dall'incidente e danneggiata dalle conseguenze di quest'ultimo. 
  e) Ne' l'esercizio della competenza giurisdizionale  in  forza  del
presente articolo, ne'  la  notifica  di  uno  spazio  effettuata  in
conformita' al paragrafo (b) del presente articolo creano diritti  od
obblighi  o  costituiscono  un  precedente  per  quanto  concerne  la
delimitazione delle zone marittime fra Stati aventi coste  opposte  o
adiacenti. 
  f) Se i tribunali di piu' Parti Contraenti sono competenti ai sensi
dei paragrati (a), (b) o (c) del presente articolo, la competenza  e'
attribuita, 
    i) se l'incidente nucleare si e' verificato in  parte  fuori  dal
territorio di qualsiasi Parte Contraente, ed in parte sul  territorio
di una sola Parte Contraente, ai tribunali di quest'ultima Parte; 
    ii) in qualsiasi altro caso, ai tribunali indicati a richiesta di
una Parte Contraente interessata dal Tribunale  di  cui  all'articolo
17, come i tribunali della Parte Contraente piu' direttamente colpita
dall'incidente e danneggiata dalle conseguenze di quest'ultimo. 
  g) La Parte Contraente i cui tribunali sono competenti adotta,  per
le  azioni  legali  volte  al  risarcimento  di  danni  nucleari,  le
disposizioni necessarie affinche': 
    i) ogni Stato possa intentare un'azione legale  per  conto  delle
persone che hanno subito danni nucleari, che sono cittadini di questo
Stato o che sono domiciliate o residenti sul suo territorio, e che vi
hanno acconsentito; 
    ii) ogni persona possa intentare un'azione legale per far valere,
in forza della presente Convenzione, i diritti da essa acquisiti  per
surroga o cessione. 
  h) La Parte Contraente i cui tribunali  sono  competenti  in  forza
della  presente  Convenzione,  prende   i   provvedimenti   necessari
affinche' un unico suo tribunale abbia competenza a  statuire  su  un
determinato incidente nucleare;  i  criteri  di  selezione  di  detto
tribunale sono stabiliti dalla legislazione nazionale di detta  Parte
contraente. 
  i) Se le sentenze pronunciate in contraddittorio  o  in  contumacia
dal tribunale competente, in forza delle  disposizioni  del  presente
articolo sono divenute esecutive secondo le leggi applicate da questo
tribunale, esse divengono esecutive sul territorio di qualsiasi altra
Parte Contraente non appena saranno  state  espletate  le  formalita'
stabilite dalla Parte  Contraente  interessata.  Non  e'  ammesso  un
riesame del merito del caso. Tale disposizione non  si  applica  alle
sentenze che sono solo provvisoriamente esecutive, 
  j) Se un' azione legale  ai  fini  del  risarcimento  e'  intentata
contro una Parte Contraente in forza della presente Convenzione, tale
Parte  Contraente  non  puo'  invocare   la   sua   immunita'   dalla
giurisdizione dinanzi al tribunale competente ai sensi  del  presente
articolo, salvo per quanto concerne le misure di esecuzione. 
  N. Il paragrafo (b) dell'articolo 14  e'  sostituito  dal  seguente
testo: 
  b) Per "diritto nazionale" e "legislazione nazionale" s'intende  il
diritto o la legislazione nazionale del tribunale avente  competenza,
ai sensi della presente Convenzione, a statuire sulle  azioni  legali
risultanti da  un  incidente  nucleare,  ad  esclusione  delle  norme
relative ai conflitti di leggi, concernenti dette azioni. Il  diritto
o la legislazione anzidetti sono applicabili in  ordine  a  tutte  le
questioni di merito e di procedura  non  specificamente  disciplinate
dalla presente Convenzione. 
  O. Il paragrafo (b) dell'articolo 15  e'  sostituito  dal  seguente
testo: 
  b) Per la parte di danni nucleari il  cui  risarcimento  risultasse
superiore all'ammontare di 700 milioni di euro previsto  all'articolo
7(a), l'applicazione delle relative misure, a prescindere dalla  loro
forma, puo' avvenire in base a  condizioni  fissate  in  deroga  alle
norme della presente Convenzione. 
  P. All'articolo 16 e' aggiunto un nuovo articolo  16bis  avente  il
seguente testo. 
                           Articolo 16bis 
  La presente Convenzione non pregiudica il diritti e gli obblighi di
alcuna  Parte  Contraente  secondo  le  norme  generali  del  diritto
pubblico internazionale, 
  Q. L'articolo 17 e' sostituito dal seguente testo: 
  a) Nel caso di una controversia fra due o  piu'  Parti  Contraenti,
relativa  all'interpretazione  o  all'applicazione   della   presente
Convenzione, le  parti  interessate  si  consulteranno  in  vista  di
dirimere tale controversia per via negoziale o con altre modalita' di
conciliazione amichevole. 
  b) Se una controversia di cui al paragrafo (a) non e'  risolta  nei
sei mesi successivi alla data  in  cui  tale  controversia  e'  stata
constatata da una delle parti interessate,  le  Parti  Contraenti  si
riuniranno per assistere le parti  interessate  nel  raggiungere  una
conciliazione amichevole. 
  c) Se la controversia non si risolve nei tre mesi  successivi  alla
data in cui le Parti Contraenti si sono  riunite  in  conformita'  al
paragrafo (b), tale controversia, su richiesta di una qualsiasi delle
Parti  interessate,  sara'  sottoposta  al  Tribunale   Europeo   per
l'Energia Nucleare istituito dalla Convenzione del 20 dicembre  1957,
per l'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia
nucleare. 
  d) Le controversie relative alla delimitazione delle zone marittime
non rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 
  R. L'articolo 18 e' sostituito dal seguente testo: 
  a) Riserve vertenti su  una  o  piu'  disposizioni  della  presente
Convenzione possono essere formulate in qualsiasi momento prima della
ratifica, dell'accettazione dell'approvazione  o  dell'adesione  alla
presente Convenzione, oppure prima della notifica effettuata ai sensi
dell'articolo 23 per quanto riguarda  il  territorio  o  i  territori
indicati nella notifica; tali riserve sono ammissibili solo se i loro
termini sono stati espressamente accettati dai Firmatari. 
  b) L'accettazione di un Firmatario non e' richiesta se quest'ultimo
non ha esso stesso ratificato,  accettato  o  approvato  la  presente
Convenzione entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data in
cui la notifica della riserva gli e' stata comunicata dal  Segretario
Generale dell'Organizzazione in conformita' all'articolo 24. 
  c) Ogni riserva accettata in conformita' al presente articolo  puo'
essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al
Segretario Generale dell'Organizzazione. 
  S. L'articolo 19 e' sostituito dal seguente testo: 
  a)  La  presente   Convenzione   sara'   sottoposta   a   ratifica,
accettazione  o  approvazione.  Gli   strumenti   di   ratifica,   di
accettazione  o  di  approvazione  saranno   depositati   presso   il
Segretario Generale dell'Organizzazione. 
  b) La presente Convenzione entrera' in  vigore  non  appena  almeno
cinque  dei  Firmatari  avranno  depositato  il  loro  strumento   di
ratifica, accettazione o approvazione. Per ogni Firmatario  il  quale
la ratifica,  l'accetta  o  l'approva  successivamente,  la  presente
Convenzione  entrera'  in  vigore  non  appena   quest'ultimo   avra'
depositato il  suo  strumento  di  ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione. 
  T. L'articolo 20 e' sostituito dal seguente testo: 
  Le modifiche alla presente  Convenzione  sono  adottate  di  comune
accordo fra tutte le Parti  Contraenti.  Esse  entreranno  in  vigore
quando saranno state ratificate, accettate o approvate da  due  terzi
delle  Parti  Contraenti.  Per  ciascuna  Parte  Contraente  che   le
ratitichera', le accettera' o  le  approvera'  successivamente,  tali
modifiche  entreranno  in  vigore  alla  data   di   tale   ratifica,
accettazione o approvazione. 
  U. Un nuovo paragrafo (c) e' aggiunto all'articolo 21, redatto come
segue: 
  c) Nonostante l'articolo 7(a), quando il Governo di  un  Paese  non
Firmatario della presente Convenzione vi aderisce dopo il 1°  gennaio
1999,  esso  puo'   prevedere   nella   sua   legislazione   che   la
responsabilita' dell'esercente per danni nucleari causati da  ciascun
incidente nucleare sia limitata, per un  periodo  massimo  di  cinque
anni a decorrere  dalla  data  di  adozione  del  Protocollo  del  12
febbraio 2004 emendativo della presente Convenzione, ad un  ammontare
transitorio non inferiore a 350 milioni di euro per  quanto  concerne
un incidente nucleare avvenuto in quel periodo. 
  V. Il paragrafo (c) dell'articolo 22 e' rinumerato come (d)  ed  un
nuovo paragrafo (c) e' aggiunto  a  detto  articolo,  formulato  come
segue: 
  c) Le Parti Contraenti si consulteranno, allo  scadere  di  ciascun
periodo di cinque anni successivamente alla data di entrata in vigore
della presente Convenzione, riguardo a tutti i  problemi  d'interesse
comune sollevati dall'applicazione della presente Convenzione, ed  in
particolare   sull'opportunita'   di   incrementare   i   limiti   di
responsabilita' e di garanzia finanziaria. 
  W. Il paragrafo (b) dell'articolo 23  e'  sostituito  dal  seguente
testo: 
  b) Ogni Firmatario o Parte Contraente puo', al momento della firma,
della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della  presente
Convenzione,  o  dell'adesione  alla  stessa,  o  successivamente  in
qualsiasi momento, segnalare con notifica indirizzata  al  Segretario
Generale dell'Organizzazione che la presente Convenzione si applica a
quelli fra i suoi territori, compresi i territori  di  cui  la  Parte
Contraente cura le relazioni internazionali, ai quali la  Convenzione
stessa non e' applicabile in forza del  paragrafo  (a)  del  presente
articolo e che sono  indicati  nella  notifica.  Questa  puo'  essere
ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio ivi indicato,  con
un  preavviso  di  un  anno  indirizzato   al   Segretario   Generale
dell'Organizzazione. 
  X. L'articolo 24 e' sostituito dal seguente testo: 
  Il Segretario Generale dell'Organizzazione comunichera' a  tutti  i
Firmatari ed  ai  Governi  che  hanno  aderito  alla  Convenzione  la
ricezione  degli  strumenti  di   ratifica,   di   accettazione,   di
approvazione,  di  adesione  e  di  recesso,  nonche'  le   notifiche
effettuate in forza degli articoli l3(b) e 23, nonche'  le  decisioni
adottate dal Comitato  Direttivo  ai  sensi  dell'articolo  1(a)(ii),
1(a)(iii), e 1(b). Esso notifichera' loro anche la data di entrata in
vigore della presente Convenzione, il testo delle modifiche  adottate
e la data di entrata in vigore di tali notifiche, nonche' le  riserve
presentate secondo l'articolo 18. 
  Y. Il termine "danno" e' sostituito dai  termini  "danno  nucleare"
nei seguenti articoli: 
     Articolo 4(a) e (b) 
     Articolo 5(a) e (c) 
     Articolo 6(a), (b), (d), (f) e (h) 
  Z. Nella prima frase dell'articolo 4 del testo francese, la  parola
"stoccaggio" e' sostituita dalla parola "immagazzinaggio" e in questo
stesso articolo, la parola "trasportate" e' sostituito  dalle  parole
"in corso di trasporto". Nel paragrafo (h) dell'articolo 6 del  testo
inglese, la parola "workmen's" deve essere  sostituito  dalla  parola
"workers"'. 
  AA. L'Allegato II della Convenzione e' soppresso. 
 
                                 II 
 
  a) Le disposizioni del presente  Protocollo  costituiscono  per  le
Parti Contraenti dello  stesso  parte  integrante  della  Convenzione
sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare  del  29
luglio 1960,  come  modificata  dal  Protocollo  Addizionale  del  28
gennaio 1964 e dal Protocollo  del  16  novembre  1982  (nel  seguito
denominata  la  "Convenzione"),  che  sara'  quindi  nota   come   la
"Convenzione sulla responsabilita'  civile  nucleare  del  29  luglio
1960, come modificata dal Protocollo Addizionale del 28 gennaio 1964,
dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12  febbraio
2004". 
  b)  Il  Protocollo  sara'  soggetto  a  ratifica,  accettazione   o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o  approvazione
saranno depositati presso il Segretario Generale  dell'Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. 
  c) I Firmatari del presente Protocollo che hanno gia' ratificato  o
aderito alla Convenzione esprimono la loro intenzione di  ratificare,
accettare  o  approvare  il  presente  Protocollo  il   piu'   presto
possibile. Gli altri firmatari del presente Protocollo s'impegnano  a
ratificarlo,  accettarlo  o  approvarlo  contestualmente  alla   loro
ratifica della Convenzione. 
  d) Il presente Protocollo e' aperto all'adesione in accordo con  le
disposizioni dell'articolo  21  della  Convenzione.  L'adesione  alla
Convenzione sara' accettata  solo  se  accompagnata  da  adesione  al
presente Protocollo. 
  e) Il presente Protocollo entrera' in vigore  in  conformita'  alle
disposizioni dell'articolo 20 della Convenzione. 
  f) Il Segretario Generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico notifichera' a tutti i Firmatari e  ai  Governi
che  aderiscono  la  ricezione  di  ogni   strumento   di   ratifica,
accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico