Art. 4 
 
            Obbligo di comunicazione in piu' Stati membri 
 
  1. Quando un intermediario  o  un  contribuente  sono  obbligati  a
comunicare il medesimo meccanismo  transfrontaliero  a  piu'  di  uno
Stato  membro,  l'intermediario  o  il  contribuente  sono  esonerati
dall'obbligo  di  comunicazione  nei  confronti  dell'Agenzia   delle
entrate se provano l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni
alle autorita' competenti di un altro  Stato  membro  secondo  quanto
stabilito dall'articolo 8 bis ter,  paragrafi  3,  4,  7  e  8  della
direttiva 2011/16/UE. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2011/16/UE si veda nelle note alle premesse.