Art. 6 
 
                     Oggetto della comunicazione 
 
  1. Le  informazioni  oggetto  di  comunicazione  all'Agenzia  delle
entrate riguardano: 
    a)  l'identificazione  degli  intermediari  e  dei   contribuenti
interessati, compresi il nome, la data e il luogo di  nascita  ovvero
la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo, la residenza
ai fini fiscali, il NIF (numero di identificazione fiscale),  nonche'
i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti; 
    b)   gli   elementi   distintivi    presenti    nel    meccanismo
transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione; 
    c) una sintesi  del  contenuto  del  meccanismo  transfrontaliero
oggetto di comunicazione; 
    d)   la   data   di   avvio   dell'attuazione   del    meccanismo
transfrontaliero; 
    e)  le  disposizioni  nazionali  che  stabiliscono  l'obbligo  di
comunicazione del meccanismo transfrontaliero; 
    f) il valore del meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo
di comunicazione; 
    g) l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei
contribuenti interessati, nonche' delle eventuali altre giurisdizioni
potenzialmente interessate dal  meccanismo  transfrontaliero  oggetto
dell'obbligo di comunicazione; 
    h) l'identificazione di qualunque altro  soggetto  potenzialmente
interessato   dal   meccanismo   transfrontaliero    nonche'    delle
giurisdizioni a cui tale soggetto e' riconducibile. 
  2. Per gli intermediari, le informazioni di cui  al  comma  1  sono
oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli stessi ne  sono
a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.