Art. 9 Scambio di informazioni 1. L'Agenzia delle entrate trasmette alle autorita' competenti delle giurisdizioni estere le informazioni sui meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione, nei termini di cui al comma 2 e conformemente alle modalita' procedurali stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 7, comma 5. 2. L'Agenzia delle entrate trasmette alle autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea le informazioni entro un mese a decorrere dalla fine del trimestre nel quale le ha ricevute da parte degli intermediari e dei contribuenti. Il primo scambio di informazioni e' effettuato entro il 30 aprile 2021. 3. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasta con l'ordine pubblico.