(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                         ELEMENTI DISTINTIVI 
 
A. Elementi distintivi generici collegati al criterio  del  vantaggio
  principale 
 
    1. Un meccanismo in cui almeno un partecipante al  meccanismo  si
impegna  a  rispettare  una  condizione  di  riservatezza  che   puo'
comportare  la  non  comunicazione  ad  altri  intermediari  o   alle
autorita' fiscali delle modalita'  con  cui  il  meccanismo  potrebbe
garantire un vantaggio fiscale. 
    2. Un meccanismo in cui l'intermediario e' autorizzato a ricevere
una commissione (o un interesse  e  una  remunerazione  per  i  costi
finanziari e altre spese) per il meccanismo  e  tale  commissione  e'
fissata in riferimento: 
      a) all'entita' del vantaggio fiscale derivante dal  meccanismo;
oppure 
      b) al fatto che dal meccanismo sia effettivamente  derivato  un
vantaggio fiscale. Cio' includerebbe l'obbligo per l'intermediario di
rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se  il  vantaggio
fiscale previsto derivante dal meccanismo non e' stato in parte o del
tutto conseguito. 
    3. Un meccanismo che ha  una  documentazione  e/o  una  struttura
sostanzialmente  standardizzate  ed  e'  a   disposizione   di   piu'
contribuenti pertinenti senza  bisogno  di  personalizzarne  in  modo
sostanziale l'attuazione. 
 
B. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del  vantaggio
  principale 
 
    1. Un meccanismo in cui  un  partecipante  al  meccanismo  stesso
adotta misure artificiose consistenti nell'acquisire una societa'  in
perdita,  interromperne  l'attivita'  principale  e  utilizzarne   le
perdite per ridurre  il  suo  debito  d'imposta,  anche  mediante  il
trasferimento  di  tali  perdite  verso  un'altra   giurisdizione   o
l'accelerazione dell'uso di tali perdite. 
    2. Un meccanismo che ha come effetto la conversione  del  reddito
in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a  un  livello
inferiore o esenti da imposta. 
    3.  Un  meccanismo  comprendente  operazioni  circolari  che   si
traducono  in  un  «carosello»  di   fondi   («round-tripping»),   in
particolare tramite il coinvolgimento di entita' interposte  che  non
svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o  di  operazioni
che si compensano o si  annullano  reciprocamente  o  che  presentano
altre caratteristiche simili. 
 
C. Elementi   distintivi   specifici   collegati   alle    operazioni
  transfrontaliere 
 
    1.  Un  meccanismo   che   prevede   pagamenti   transfrontalieri
deducibili effettuati tra due  o  piu'  imprese  associate,  dove  si
verifica almeno una delle condizioni seguenti: 
      a) il destinatario non e' residente a fini  fiscali  in  alcuna
giurisdizione; 
      b) nonostante il destinatario sia residente a fini  fiscali  in
una giurisdizione, quest'ultima: 
        1) non impone alcuna imposta sul  reddito  delle  societa'  o
impone un'imposta sul reddito delle societa' il cui tasso e'  pari  o
prossimo a zero; oppure 
        2) e' inserita in un elenco di giurisdizioni di  paesi  terzi
che sono state valutate collettivamente  dagli  Stati  membri  o  nel
quadro dell'OCSE come non cooperative; 
      c) il pagamento beneficia di un'esenzione totale dalle  imposte
nella giurisdizione in  cui  il  destinatario  e'  residente  a  fini
fiscali; 
      d) il pagamento beneficia di un  regime  fiscale  preferenziale
nella giurisdizione in  cui  il  destinatario  e'  residente  a  fini
fiscali. 
    2.  Per  lo  stesso  ammortamento  sul  patrimonio  sono  chieste
detrazioni in piu' di una giurisdizione. 
    3. E' chiesto lo sgravio dalla doppia  tassazione  rispetto  allo
stesso elemento di reddito o capitale in piu' di una giurisdizione. 
    4. Esiste un meccanismo che include trasferimenti di attivi e  in
cui vi  e'  una  differenza  significativa  nell'importo  considerato
dovuto  come   contropartita   degli   attivi   nelle   giurisdizioni
interessate. 
 
D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di
  informazioni e la titolarita' effettiva 
 
    1. Un meccanismo che puo' avere  come  effetto  di  compromettere
l'obbligo  di  comunicazione  imposto  dalle  leggi  che  attuano  la
normativa dell'Unione o eventuali accordi equivalenti  sullo  scambio
automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con
i paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa  o
tali accordi. Detti meccanismi includono almeno  uno  degli  elementi
seguenti: 
      a) l'uso di un conto, prodotto o investimento  che  non  e'  un
conto finanziario, o non appare  come  tale,  ma  ha  caratteristiche
sostanzialmente simili a quelle di un contro finanziario; 
      b)  il  trasferimento  di  conti  o  attivita'  finanziari   in
giurisdizioni che non sono  vincolate  dallo  scambio  automatico  di
informazioni sui conti finanziari  con  lo  Stato  di  residenza  del
contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni; 
      c) la riclassificazione di redditi e capitali come  prodotti  o
pagamenti  che  non  sono  soggetti  allo   scambio   automatico   di
informazioni sui conti finanziari; 
      d)  il  trasferimento  o  la  conversione   di   un'istituzione
finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attivita'  in
un'istituzione finanziaria o in un conto o  in  attivita'  finanziari
non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico  di
informazioni sui conti finanziari; 
      e) il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici  che
eliminano  o  hanno  lo  scopo  di  eliminare  la  comunicazione   di
informazioni su uno o piu' titolari di conti o persone che esercitano
il controllo  sui  conti  nell'ambito  dello  scambio  automatico  di
informazioni sui conti finanziari; 
      f)  meccanismi  che  compromettono  le  procedure  di  adeguata
verifica utilizzate dalle  istituzioni  finanziarie  per  ottemperare
agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o
ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con regimi
inadeguati o deboli di attuazione della legislazione  antiriciclaggio
o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le  persone
giuridiche o i dispositivi giuridici. 
      2. Un meccanismo che comporta una catena di titolarita'  legale
o effettiva non trasparente, con l'utilizzo di  persone,  dispositivi
giuridici o strutture giuridiche: 
        a)  che  non  svolgono  un'attivita'  economica   sostanziale
supportata da personale, attrezzatura, attivita' e locali adeguati; e 
        b) che sono costituiti,  gestiti,  residenti,  controllati  o
stabiliti  in  una  giurisdizione  diversa  dalla  giurisdizione   di
residenza di uno  o  piu'  dei  titolari  effettivi  delle  attivita'
detenute  da  tali  persone,  dispositivi   giuridici   o   strutture
giuridiche; e 
        c) in cui i titolari effettivi di tali  persone,  dispositivi
giuridici  o  strutture  giuridiche,  quali  definiti   dal   decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono resi non identificabili. 
 
E. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento 
 
    1. Un meccanismo che comporta l'uso di norme «porto sicuro» (safe
harbour) unilaterali. 
    2.  Un  meccanismo  che  comporta  il   trasferimento   di   beni
immateriali  di  difficile  valutazione.   Si   intende   per   «beni
immateriali di  difficile  valutazione»  (hard-to-value  intangibles)
quei beni immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al
momento del loro trasferimento tra imprese associate: 
      a) non esistono affidabili transazioni comparabili; e 
      b) al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei
flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal  bene  immateriale
trasferito o le assunzioni  utilizzate  nella  sua  valutazione  sono
altamente  incerte,  rendendo  difficile  prevedere  il  livello   di
successo finale del bene immateriale trasferito. 
    3. Un meccanismo che implica  un  trasferimento  transfrontaliero
infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attivita',  se  la  previsione
annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e
imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al  trasferimento,
e' inferiore al 50 per cento della previsione annuale degli EBIT  del
cedente o cedenti in questione in mancanza di trasferimento.