Art. 2 
 
                 Contenuto della prova attitudinale 
 
  1. La prova attitudinale, prevista dall'articolo 22, comma  2,  del
decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206  ha  luogo,  presso  il
Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori  commercialisti  e  degli
esperti contabili almeno due  volte  l'anno,  con  un  intervallo  di
almeno sei mesi, e comunque nel rispetto del termine di cui  all'art.
22, comma 8-ter, del decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206.
L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola  in  una  prova
scritta o pratica e in una prova orale,  ovvero  in  una  sola  prova
orale,  come  stabilito  nel  decreto  di   riconoscimento   adottato
dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo  16,  comma  6,  del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
  2. Nella prima riunione di  ciascun  anno  la  commissione  di  cui
all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui avranno inizio le  sessioni
d'esame e la sede in cui tali sessioni si  svolgeranno,  in  modo  da
assicurare il rispetto del termine di cui al comma 1 
  3. L'esame si svolge nel rispetto delle  condizioni  stabilite  nel
decreto di riconoscimento di cui al comma 1, che individua le prove e
le materie  di  esame  tra  quelle  elencate  nell'allegato  A),  che
costituisce parte integrante del  presente  decreto,  secondo  quanto
previsto  dall'articolo  23,  comma  3,  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206.  Il  decreto  dirigenziale  di  riconoscimento
individua le materie  di  esame  per  l'iscrizione  nelle  sezioni  A
(dottori commercialisti) e B (esperti contabili) dell'albo tra quelle
indicate  nella  colonna  relativa  alla  sezione  A,  o  tra  quelle
concernenti la  sezione  B,  di  cui  all'allegato  A)  del  presente
regolamento, in corrispondenza alla richiesta di  iscrizione  in  una
delle due diverse sezioni. 
  4. La prova scritta,  che  avra'  luogo  in  una  o  piu'  giornate
consecutive e della durata massima  giornaliera  di  cinque  ore  per
ciascuna prova, consiste nello svolgimento di uno  o  piu'  elaborati
vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di  cui
al comma 1. 
  5. L'eventuale prova pratica ha durata  massima  di  cinque  ore  e
consiste nello svolgimento di una prestazione  o  operazione  tipiche
della attivita' professionale, secondo quanto previsto nel decreto di
riconoscimento di cui al comma 1. 
  6. La prova orale verte  sulle  materie  indicate  nel  decreto  di
riconoscimento di cui al comma 1,  e  puo'  vertere  sugli  elaborati
scritti del candidato. 
  7. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti  e
degli esperti contabili predispone un programma relativo alle materie
d'esame indicate nell'allegato A), che  e'  trasmesso  ai  candidati,
mediante posta elettronica certificata, almeno sessanta giorni  prima
dello svolgimento della prova. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo degli articoli 22, commi 2  e  8-ter,  e
          23, comma 3, del  citato  decreto  legislativo  9  novembre
          2007, n. 206, vedi note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, del citato
          decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206: 
              «Art. 16 (Procedura  di  riconoscimento  in  regime  di
          stabilimento).  - 1. - 5. (Omissis). 
              6. Sul riconoscimento provvede  l'autorita'  competente
          con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di  tre
          mesi dalla presentazione della documentazione  completa  da
          parte dell'interessato. Il provvedimento e' pubblicato  nel
          sito istituzionale di ciascuna amministrazione  competente.
          Per le professioni di cui al capo II  e  al  capo  III  del
          presente titolo il termine e' di quattro mesi. 
              (Omissis).».