Art. 4 Vigilanza sugli esami 1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli esami e sulla commissione prevista dall'articolo 3, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: «Art. 3 (Tutela dei titoli professionali). - 1. E' vietato sia l'uso dei titoli professionali di cui al successivo art. 39, sia del termine abbreviato "commercialista" da parte di chi non ne abbia diritto.».