Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1 della
presente legge, ad esclusione degli articoli 8 e 10 della Convenzione
medesima, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  2.  Agli  eventuali  oneri   derivanti   dall'articolo   14   della
Convenzione  e  dall'articolo  8  dell'Allegato  B  alla  Convenzione
medesima si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.