Articolo 11 Diritti di proprieta' intellettuale 1. SKAO si dotera' di un Regolamento sulla proprieta' intellettuale che sara' approvato dal Consiglio all'unanimita'. Qualsiasi modifica, da parte del Consiglio, del Regolamento sulla proprieta' intellettuale richiedera' una maggioranza di due terzi, fatta eccezione per quelle disposizioni, identificate nel Regolamento, per la cui modifica e' richiesta l'unanimita'. 2. Tale Regolamento dovra' garantire che la proprieta' intellettuale sia gestita in modo tale da minimizzare i rischi e i costi legati alla proprieta' intellettuale per lo SKAO. 3. Tale Regolamento dovra' definire il riferimento secondo cui, al di fuori dell'ambito SKA, i soggetti partecipanti ai progetti realizzati dallo SKAO saranno in grado di sfruttare eventuali innovazioni da essi derivanti. 4. Il Consiglio potra' decidere di concedere l'accesso alla proprieta' intellettuale di conoscenze acquisite attraverso la concessione di sublicenze non esclusive, mondiali, esenti da diritti d'autore, perpetue e irrevocabili ai contributori SKA, in base alle quali sara' consentito l'utilizzo di tali prodotti di innovazione e di lavoro, subordinatamente all'ottenimento di licenze appropriate in base ai precedenti diritti di proprieta' intellettuale e diritti di proprieta' intellettuale di terzi, ai fini del Progetto SKA e per altri scopi di ricerca e istruzione a scopo non commerciale, a condizione che tali sublicenze non coprano attivita' intraprese dai sublicenziatari in concorrenza con il proprietario della proprieta' intellettuale di conoscenze acquisite.