(Convenzione-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                 Diritti di proprieta' intellettuale 
 
    1.  SKAO  si  dotera'  di   un   Regolamento   sulla   proprieta'
intellettuale  che  sara'  approvato  dal  Consiglio  all'unanimita'.
Qualsiasi modifica, da parte del  Consiglio,  del  Regolamento  sulla
proprieta' intellettuale richiedera' una maggioranza  di  due  terzi,
fatta   eccezione   per   quelle   disposizioni,   identificate   nel
Regolamento, per la cui modifica e' richiesta l'unanimita'. 
    2.  Tale  Regolamento  dovra'   garantire   che   la   proprieta'
intellettuale sia gestita in modo tale da minimizzare i  rischi  e  i
costi legati alla proprieta' intellettuale per lo SKAO. 
    3. Tale Regolamento dovra' definire il riferimento  secondo  cui,
al di fuori dell'ambito SKA,  i  soggetti  partecipanti  ai  progetti
realizzati  dallo  SKAO  saranno  in  grado  di  sfruttare  eventuali
innovazioni da essi derivanti. 
    4. Il Consiglio  potra'  decidere  di  concedere  l'accesso  alla
proprieta'  intellettuale  di  conoscenze  acquisite  attraverso   la
concessione di sublicenze non esclusive, mondiali, esenti da  diritti
d'autore, perpetue e irrevocabili ai contributori SKA, in  base  alle
quali sara' consentito l'utilizzo di tali prodotti di  innovazione  e
di lavoro, subordinatamente all'ottenimento di licenze appropriate in
base ai precedenti diritti di proprieta' intellettuale e  diritti  di
proprieta' intellettuale di terzi, ai fini del  Progetto  SKA  e  per
altri scopi di ricerca  e  istruzione  a  scopo  non  commerciale,  a
condizione che tali sublicenze non coprano attivita'  intraprese  dai
sublicenziatari in concorrenza con il proprietario  della  proprieta'
intellettuale di conoscenze acquisite.