(Convenzione-art. 13)
                             Articolo 13 
 
                        Operazioni e accesso 
 
    1. Lo SKAO dovra' condurre le sue attivita' in modo  conforme  al
Regolamento sulle operazioni, approvato dal Consiglio all'unanimita'.
Qualsiasi modifica del Consiglio avente  ad  oggetto  il  Regolamento
sulle operazioni richiede una maggioranza dei due terzi, ad eccezione
di quelle disposizioni, identificate dal Regolamento, che  richiedono
l'unanimita' per la loro modifica. 
    2. L'accesso al tempo osservativo dei telescopi SKA e delle altre
risorse  SKA  dovra'  essere  conforme  al  Regolamento  di  accesso,
approvato dal Consiglio all'unanimita'. Qualsiasi modifica  da  parte
del Consiglio del Regolamento di accesso richiede una maggioranza  di
due  terzi,  fatta  eccezione  per  quelle  disposizioni  di  cui  al
Regolamento che richiedono l'unanimita' per la loro modifica. 
    3. SKAO operera' in base al principio secondo cui  l'accesso  dei
Membri  e  dei  Membri   Associati   e'   proporzionale   alla   loro
partecipazione al progetto, salvo decisione deliberata all'unanimita'
dal Consiglio.