(Convenzione-art. 14)
                             Articolo 14 
 
                   Risoluzione delle controversie 
 
    Qualsiasi controversia tra Membri o tra un Membro, o piu' Membri,
e SKAO relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente
Convenzione, che non potra'  essere  risolta  mediante  negoziazione,
dovra' essere sottoposta, su  richiesta  di  una  delle  Parti  della
controversia, alla Corte permanente  di  arbitrato,  ai  sensi  delle
pertinenti norme sull'arbitrato della Corte permanente di  arbitrato,
salvo che le Parti della controversia non abbiano concordato un altro
metodo di risoluzione della controversia.