(Convenzione-art. 16)
                             Articolo 16 
 
                               Ritiro 
 
    1. Dieci anni dopo la data di entrata in  vigore  della  presente
Convenzione, ogni Membro potra' in qualsiasi momento  recedere  dalla
presente Convenzione, dando comunicazione scritta del suo recesso  al
depositario. Il recesso e' ammesso a condizione  che  il  Membro  che
intenda recedere abbia adempiuto ai propri  obblighi,  salvo  che  il
Consiglio non decida di sollevarlo da tali obblighi. 
    2. Il Membro  che  recede  rimarra'  responsabile  di  tutti  gli
obblighi diretti e contingenti nei confronti di SKAO cui era soggetto
alla data in cui il depositario ha ricevuto la  notifica  di  recesso
fino al momento in cui il  recesso  diverra'  effettivo.  Il  recesso
sara' efficace dodici mesi  dopo  la  ricezione  della  notifica  del
recesso, salvo che il Consiglio non decida di autorizzare  il  ritiro
in tempi minori e  a  condizione  che  il  Membro  che  recede  abbia
adempiuto ai suoi obblighi. 
    3. Il Membro che recede non potra' avanzare pretese rispetto alle
attivita' di SKAO o all'ammontare dei contributi  finanziari  che  ha
gia' versato. Il Membro che recede non  dovra'  incorrere  in  alcuna
nuova responsabilita' per obblighi derivanti da  operazioni  di  SKAO
effettuate dopo la data in cui la  notifica  del  recesso  sia  stata
ricevuta dal depositario.