(Convenzione-art. 17)
                             Articolo 17 
 
                     Risoluzione e scioglimento 
 
    1. La presente Convenzione potra' essere  risolta,  in  qualunque
momento, con voto unanime del Consiglio.  La  risoluzione  non  avra'
efficacia finche' gli obblighi  di  SKAO,  nei  confronti  dei  Paesi
Ospitanti, anche in relazione alla dismissione dello SKA,  non  siano
stati adempiuti. Una volta adempiuti, il Consiglio decidera' la  data
dalla quale decorrera' l'efficacia  della  risoluzione.  In  caso  di
risoluzione,  SKAO  sara'  sciolto  e  cessera'  di   esistere   come
Organizzazione Internazionale. Qualsiasi attivita' sara' liquidata  e
il ricavato verra' distribuito tra i Membri in  misura  proporzionale
rispetto ai contributi versati da quando ne sono divenuti Membri. 
    2. Eventuali passivita' di SKAO saranno poste a carico dei Membri
in misura proporzionale rispetto ai contributi versati, da quando  ne
sono  divenuti  Membri  e  fino  al  momento   della   decisione   di
risoluzione. Nel caso in cui gli obblighi o le  passivita'  sostenuti
da SKAO eccedano i fondi  totali  disponibili  in  quel  momento,  il
Consiglio,  con  decisione  unanime,  provvedera'  ad  aumentare   il
contributo di ciascun Membro per tale obbligo o responsabilita'.