(Convenzione-art. 19)
                             Articolo 19 
 
            Firma, ratifica, accettazione, approvazione, 
                    adesione e entrata in vigore 
 
    1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma a Roma  il  12
marzo 2019 e successivamente depositata dal 13 marzo 2019  per  tutti
gli Stati elencati qui di seguito: 
      Australia 
      Repubblica Popolare Cinese 
      Repubblica dell'India 
      Repubblica Italiana 
      Regno dei Paesi Bassi 
      Nuova Zelanda 
      Repubblica del Portogallo 
      Regno di Svezia 
      Repubblica Sudafricana 
      Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 
    2.  La  presente   Convenzione   sara'   soggetta   a   ratifica,
accettazione  o  approvazione  da  parte  degli  Stati  elencati   al
paragrafo 1 in conformita' con le normative nazionali. Essa  entrera'
in vigore trenta  giorni  dopo  la  data  in  cui  gli  strumenti  di
ratifica,  accettazione  o  approvazione   siano   stati   depositati
dall'Australia, dalla Repubblica Sudafricana, dal Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord e da altri due firmatari. 
    3. La presente Convenzione e' aperta all'adesione degli Stati non
elencati  all'articolo  19,  paragrafo  1,  e   alle   organizzazioni
internazionali, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2. 
    4. Per ogni Stato o organizzazione internazionale che deposita la
sua ratifica, accettazione, approvazione o  adesione  successivamente
all'entrata  in  vigore  della  presente  Convenzione,  la   presente
Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di deposito
della sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione.