Articolo 2 Istituzione e status di SKAO 1. Lo SKAO e' istituito come organizzazione internazionale con personalita' giuridica. E' dotato delle capacita' necessarie per l'esercizio delle sue funzioni e per l'adempimento dei suoi scopi, tra cui: (a) Contrarre; (b) Acquisire e alienare beni immobili e mobili; e (c) Stare in giudizio. 2. Il Paese Sede sara' il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la sede principale dello SKAO sara' a Jodrell Bank. 3. Lo SKAO stipulera' accordi di sede con il Paese Sede e con i Paesi Ospitanti relativi all'istituzione di SKAO e del Progetto SKA. Tali accordi dovranno essere approvati all'unanimita' dal Consiglio.