(Convenzione-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                    Istituzione e status di SKAO 
 
    1. Lo SKAO e' istituito come  organizzazione  internazionale  con
personalita' giuridica. E'  dotato  delle  capacita'  necessarie  per
l'esercizio delle sue funzioni e per l'adempimento  dei  suoi  scopi,
tra cui: 
      (a) Contrarre; 
      (b) Acquisire e alienare beni immobili e mobili; e 
      (c) Stare in giudizio. 
    2. Il Paese Sede sara' il Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda
del Nord e la sede principale dello SKAO sara' a Jodrell Bank. 
    3. Lo SKAO stipulera' accordi di sede con il Paese Sede e  con  i
Paesi Ospitanti relativi all'istituzione di SKAO e del Progetto  SKA.
Tali accordi dovranno essere approvati all'unanimita' dal Consiglio.