(Convenzione-art. 20)
                             Articolo 20 
 
                             Depositario 
 
    1. Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
sara' il depositario della presente Convenzione. 
    2. Il depositario: 
      (a) comunichera' ai firmatari e ai Membri ciascuna firma  e  la
relativa data,  e  la  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
Convenzione; 
      (b) informera' i firmatari e i Membri di ciascun deposito dello
strumento di ratifica, accettazione, approvazione  o  adesione  e  la
data di  entrata  in  vigore  della  Convenzione  per  tale  Stato  o
organizzazione internazionale; 
      (c)   informera'   i   Membri   delle    date    di    notifica
dell'accettazione e della data di entrata in vigore di una modifica; 
      (d) informera' i membri della data di  notifica  di  recesso  e
della data dalla quale il ritiro avra' efficacia; 
      (e)  informera'  i  Membri  della  data  di  cessazione   della
Convenzione; e 
      (f) informera' i Membri della decisione del Consiglio, ai sensi
dell'articolo 18, che un Membro cessa di  essere  Membro  di  SKAO  e
della data dalla quale tale decisione avra' efficacia. 
    3.  All'entrata  in  vigore  della   presente   Convenzione,   il
depositario la registrera' presso il Segretariato delle Nazioni Unite
conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. 
    In fede, i sottoscritti,  a  tal  fine  debitamente  autorizzati,
hanno firmato la presente Convenzione. 
    Aperto per la firma a Roma il 12 marzo 2019 in lingua inglese, in
un originale.