Articolo 20 Depositario 1. Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sara' il depositario della presente Convenzione. 2. Il depositario: (a) comunichera' ai firmatari e ai Membri ciascuna firma e la relativa data, e la data di entrata in vigore della presente Convenzione; (b) informera' i firmatari e i Membri di ciascun deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e la data di entrata in vigore della Convenzione per tale Stato o organizzazione internazionale; (c) informera' i Membri delle date di notifica dell'accettazione e della data di entrata in vigore di una modifica; (d) informera' i membri della data di notifica di recesso e della data dalla quale il ritiro avra' efficacia; (e) informera' i Membri della data di cessazione della Convenzione; e (f) informera' i Membri della decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 18, che un Membro cessa di essere Membro di SKAO e della data dalla quale tale decisione avra' efficacia. 3. All'entrata in vigore della presente Convenzione, il depositario la registrera' presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. In fede, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Aperto per la firma a Roma il 12 marzo 2019 in lingua inglese, in un originale.