(Convenzione-art. 6)
                             Articolo 6 
 
            Partecipazione e altre forme di cooperazione 
 
    1. Le Parti della presente Convenzione saranno  Membri  di  SKAO.
L'adesione e' aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali. 
    2. Il Consiglio puo' decidere,  all'unanimita',  di  ammettere  a
SKAO nuovi membri conformemente  alla  presente  Convenzione  e  alle
condizioni ivi contenute. Quando la Convenzione entra in  vigore  per
quello  Stato  o   una   organizzazione   internazionale   ai   sensi
dell'articolo 19, paragrafo 4, tale soggetto diviene Membro  e  sara'
vincolato ai termini stabiliti dal Consiglio. 
    3. Il  Consiglio  puo'  decidere,  all'unanimita',  di  ammettere
Membri Associati a SKAO  alle  condizioni  da  esso  stabilite.  Tali
condizioni dovranno assicurare che i Membri Associati non  godano  di
benefici equivalenti a quelli dei Membri. L'adesione in  qualita'  di
Membri  Associati  e'  aperta  agli  Stati  e   alle   organizzazioni
internazionali. 
    4. Il Consiglio puo' decidere, all'unanimita', di invitare  altri
soggetti quali Stati, organizzazioni internazionali e istituzioni,  a
cooperare con SKAO. SKAO puo' stipulare accordi in tal senso con tali
soggetti. Tali accordi e disposizioni richiedono  l'approvazione  con
delibera del Consiglio.