Articolo 6 Partecipazione e altre forme di cooperazione 1. Le Parti della presente Convenzione saranno Membri di SKAO. L'adesione e' aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali. 2. Il Consiglio puo' decidere, all'unanimita', di ammettere a SKAO nuovi membri conformemente alla presente Convenzione e alle condizioni ivi contenute. Quando la Convenzione entra in vigore per quello Stato o una organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, tale soggetto diviene Membro e sara' vincolato ai termini stabiliti dal Consiglio. 3. Il Consiglio puo' decidere, all'unanimita', di ammettere Membri Associati a SKAO alle condizioni da esso stabilite. Tali condizioni dovranno assicurare che i Membri Associati non godano di benefici equivalenti a quelli dei Membri. L'adesione in qualita' di Membri Associati e' aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali. 4. Il Consiglio puo' decidere, all'unanimita', di invitare altri soggetti quali Stati, organizzazioni internazionali e istituzioni, a cooperare con SKAO. SKAO puo' stipulare accordi in tal senso con tali soggetti. Tali accordi e disposizioni richiedono l'approvazione con delibera del Consiglio.